Sicurezza: Udir informa sugli effetti dell’entrata in vigore del DM del 26 agosto 1992 e del decreto 16 luglio 2014

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UDIR – Con il Decreto Ministeriale 21/03/2018 (pubblicato in Gazzetta ufficiale 29/03/2018 n. 74) sono entrati in vigore il DM del 26 agosto del 1992 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992) contenente “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” e il decreto del 16 luglio del 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014), contenente “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”.

Come recita la nota del dipartimento dei VVF DCPREV. REGISTRO UFFICIALE.U.0005264.18-04-2018, dal mese di marzo sono possibili controlli negli edifici in base alle norme contenute nei decreti citati secondo un ordine di priorità che di seguito si riporta: ”livello di priorità a: disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12 del DM 26 agosto 1992; livello di priorità b: disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6 limitatamente al punto 6.6.1, nonché 9.3 del DM 26 agosto 1992; livello di priorità c: restanti disposizioni del citato decreto ministeriale del DM 26 agosto 1992.

Ci si soffermerà principalmente su alcuni punti dei livelli di priorità a) e b), in particolare secondo il punto 7.1 del DM del 26 agosto 1992 le scuole devono essere dotate di un impianto di sicurezza alimentato da apposita sorgente, distinta da quella ordinaria. L’impianto elettrico di sicurezza deve alimentare le seguenti utilizzazioni, strettamente connesse con la sicurezza delle persone: a) illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux; b) impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme. Nessun’altra apparecchiatura può essere collegata all’impianto elettrico di sicurezza. L’autonomia della sorgente di sicurezza non deve essere inferiore ai 30′. Secondo il punto 9.2, devono essere installati estintori portatili di capacità estinguente non inferiore a 13 A, 89 B, C di tipo approvato dal Ministero dell’interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200 m2 di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano. Secondo il punto 10 sulla segnaletica espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (S.O.G.U. n. 223 del 23 settembre 1996).

Inoltre, ai sensi del punto 12 a cura del titolare dell’attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi e i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell’osservanza della limitazione dei carichi d’incendio nei vari ambienti dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell’autorità competente. Secondo le disposizioni di cui ai punti 6 e 9.3 la priorità b) è da intendersi estesa a tutte le aree con rischi specifici quali: spazi per esercitazioni, spazi per depositi, spazi per l’informazione e le attività parascolastiche, mense nonché agli impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi.

Alla luce dell’analisi delle circolari, sugli interventi necessari alla regolarizzazione dei punti trattati Udir ha predisposto un ufficio tecnico di consulenza ed assistenza per i DS associati, nonché una calendarizzazione di eventi formativi a tema in corso di svolgimento.

In attesa di richieste più dettagliate si propongono alcuni interventi di immediata esecuzione già previsti dalla nota 5264 del dipartimento dei VVF del 18 aprile 2018 tra i quali: verificare la segnaletica di sicurezza antincendio nonché le vie di fuga annotando quotidianamente su apposito registro da allegare al DVR la funzionalità delle uscite di emergenza e l’adeguatezza delle indicazioni; verificare settimanalmente con annotazione su apposito registro da allegare al DVR la funzionalità degli estintori e del sistema antincendio; effettuare almeno 2 esercitazioni antincendio oltre alle 2 previste per ogni rischio specifico individuato dal DVR; verificare settimanalmente la funzionalità dell’impianto di illuminazione di emergenza disinserendo la corrente di rete e annotando su un apposito registro da allegare al DVR sia le unità danneggiate, sia le unità che allo scadere del 30esimo minuto di funzionamento non sono in grado di illuminare adeguatamente il percorso di sicurezza; verificare settimanalmente la funzionalità del sistema di allarme di sicurezza a corrente di rete disinserita prendendo nota su un apposito registro da allegare al DVR. Si informa che in caso di necessità di interventi strutturali bisogna procedere alla richiesta agli enti proprietari degli edifici. Per avere altre informazioni scrivere a [email protected].

Udir rinnova l’invito a partecipare alle “Giornate di studio: Io Dirigente. Sicurezza, Salute, Retribuzione, Relazioni sindacali. Prossimi incontri: Rende (scheda di adesione) e Torino (scheda di adesione). Per partecipare inviare la scheda all’indirizzo [email protected]

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