Si può parlar male dei colleghi o del dirigente nella chat di Whatsapp? Sentenze

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Sono sempre più diffuse le chat private tra i colleghi di lavoro nella scuola, e se ne leggono di cotte e di crude. Ma quanto scritto in una chat su Whatsapp o chat similare, può essere oggetto di procedimento disciplinare?

Risponde una sentenza la 764 del 2019, del Tribunale del lavoro di Firenze. Il caso in questione è avvenuto nel settore privato, dove un lavoratore è stato licenziato per quanto comunicato nella chat con altri colleghi contro il proprio datore di lavoro, difeso dal proprio legale, vincerà la causa per i motivi ora succintamente esposti che possono interessare tutti.

La differenza tra chat privata e bacheca pubblica

Un lavoratore di un’azienda veniva licenziato perché aveva registrato in una chat su Whatsapp alcuni messaggi locali riferiti verso il superiore gerarchico di contenuto considerato come offensivo e denigratorio I giudici, dopo aver constatato la paternità effettiva dei messaggi richiamano della recente giurisprudenza , quale la Cassazione 10280 del 2018 la 21965 del 2018 che hanno preso in considerazione la fattispecie dei messaggi di contenuto offensivo o diffamatorio diffusi dal dipendente tramite strumenti informativi. Distinguendo nel caso: messaggi diffusi tramite la bacheca di Facebook, ad esempio, o messaggi inviati tramite chat private caratterizzate da accesso limitato con esclusione della possibilità che le comunicazioni ivi inserite siano conoscibili da soggetto diversi dai partecipanti. Nel primo caso è emersa la natura diffamatoria delle affermazioni dispregiative formulate dal lavoratore nei confronti dell’azienda datrice di lavoro, per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone. Nella seconda ipotesi, invece, si è escluso la sussistenza di giusta causa, rilevando che l’invio di messaggi riservati ai soli partecipanti a una chat è logicamente incompatibile con i requisiti propri della condotta diffamatoria, ove anche intesa in senso lato, che presuppone la destinazione delle comunicazioni alla divulgazione nell’ambiente sociale.

La chat sono riservate, non sono idonee determinare illeciti disciplinari

Nel caso in esame i messaggi del lavoratore erano indirizzati ad una chat riservata ed ai soli partecipanti di quella chat riservata. Si trattava dunque, come evidenzia il Tribunale, di “comunicazioni diffuse in un ambiente ad accesso limitato, con esclusione della possibilità che quanto detto in quella sede potesse essere veicolato all’esterno. Il che porta ad escludere qualsiasi intento o idonea modalità di diffusione denigratoria. Ne consegue che i messaggi vocali pur recanti affermazioni diffamatorie, denigratorie, discriminatorie, non sono sussumibili nella fattispecie di frasi ingiuriose, discriminatorie, minacciose, indirizzate a superiori o colleghi in base alla giurisprudenza richiamata perché si presuppone la divulgazione ad un numero indeterminato di persone. Non è ravvisabile la violazione dell’obbligo di fedeltà, questa è da escludersi in affermazioni per loro natura destinate a restare riservate. Ne consegue, in base ai principi dettati dalla Cassazione 21965 del 2018, che trattandosi di messaggi vocali indirizzati ad un gruppo chiuso, quindi non suscettibili di diffusione verso l’esterno, sono equiparabili a corrispondenza privata e non possono configurare atti idonei a comunicare o diffondere all’esterno affermazioni offensive, discriminatorie o minatorie, con conseguenza insussistenza di fatto connotato da illeicità.

Comunque il suggerimento che si vuol dare è quello di non sbizzarrirsi in commenti offensivi, denigratori, minatori, nei confronti dei propri colleghi, nonostante i principi ora emersi, e di far prevalere sempre il buon senso, anche perché la giurisprudenza è sempre altalenante.

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