Sì all’inserimento in GAE in caso di mancata presentazione della domanda di aggiornamento

WhatsApp
Telegram

Il Tribunale di Milano sezione Lavoro con la sentenza del 17 novembre 2017 affronta il caso di una docente abilitata all’insegnamento della scuola dell’infanzia e primaria per essere vincitrice di pubblico concorso e di essere perciò stata iscritta nelle graduatorie permanenti di pari oggetto nella provincia di Roma fino al biennio 2009/2011.

Ed eccepiva di essere stata esclusa dalla procedura di aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2011-2014 in quanto non aveva presentato la domanda. Evidenziava di avere presentato, a seguito della riapertura dei termini per l’iscrizione nelle Graduatorie ad esaurimento disposta con D.M. n. 400 del 12 giugno 2017, domanda cartacea, che tuttavia era rimasta inesitata.

Ciò premesso, chiedeva che fosse accertato, e dichiarato, il proprio diritto a essere reinserita nella graduatoria a esaurimento del personale docente per il triennio 2014-17 nella Provincia di Milano.

Si tratta di una questione che negli ultimi anni ha visto una giurisprudenza oramai consolidata ma che vede invece il MIUR per il tramite dei suoi apparati periferici ostinarsi a non voler riconoscere il diritto spettante.

I Giudici richiamano la Corte d’Appello di Milano, sentenza del 20.03.2017, che di seguito si trascrive nella parte di interesse ai fini della decisione, si è così espressa:
“La disciplina che regola la materia è costituita dall’art. 1, co. 1 bis, L. n. 143 del 2004, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, il quale prevede, per quanto concerne le graduatorie permanenti del personale docente, introdotte dalla L. n. 124 del 1999 e istituite per la prima volta nell’anno scolastico 2000/2001, che “dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione”.

Ad avviso della Corte tale disposizione non può ritenersi implicitamente abrogata dall’art. 1, co. 605, lett. c) della legge successiva n. 296/2006 che, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento (GAE), atteso che non esiste alcuna impossibilità di contemporanea applicazione tra la previsione generale del carattere ad esaurimento delle graduatorie e la disposizione che consente il reinserimento in graduatoria di chi avesse maturato il diritto a tale inserimento ma ne sia stato cancellato per non aver presentato tempestiva domanda di aggiornamento.

La riconfigurazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento non implica ex se, in assenza di una esplicita previsione in tale senso, la cristallizzazione delle stesse al giorno della trasformazione, considerato che i limiti solo soltanto quelli previsti dal legislatore, vale a dire il divieto di “nuovi inserimenti”.

Sottolineando come anche il Consiglio di Stato ha rilevato che “Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l’onerare il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà.”

E per blindare il provvedimento favorevole alla lavoratrice ha fatto richiamo anche alla Corte di Cassazione, sentenza 5285 /2017, in cui ha affrontato il caso di docente ammesso con riserva, che ottiene l’abilitazione in un momento successivo alla scadenza del termine per l’aggiornamento della graduatoria, fattispecie diversa da quella in esame, ha affermato, tuttavia, il seguente principio, certamente applicabile alla posizione della ricorrente: “Il riferimento alla L. n. 296 del 2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto è con tale provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l’ingresso nelle graduatorie, consentendo de futuro la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l’esclusione dalle medesime quale conseguenza dell’omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio”.

Dalle considerazioni che precedono consegue l’accoglimento del ricorso in ordine al rivendicato diritto della ricorrente all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della Scuola del personale docente scuola infanzia della Provincia di Milano per il triennio 2011/2014 con il recupero del punteggio maturato all’atto di cancellazione.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri