Sanzioni disciplinari pubblici dipendenti, chi le decide. Cosa è accaduto ad un poliziotto che ha compromesso immagine pubblica Polizia

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Un poliziotto per una vicenda di erogazione di somme di denaro sotto forma di accensione di buoni benzina presso un distributore della zona in cambio della contestazione di violazioni del codice della strada di gravità minore rispetto a quelle dovute è stato destituito dal Corpo di Polizia.

Il Cons. Stato Sez. IV, Sent., 31-07-2017, n. 3813 afferma dei principi di diritto importanti ben estendibili anche a tutti i dipendenti pubblici.

In ordine alle sanzioni disciplinari, sempre più diffuse anche nella scuola, rilevano che la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati al pubblico dipendente, in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che per violazione delle norme procedurali o in alcune ipotesi-limite di eccesso di potere, sotto il profilo della abnormità e del travisamento dei fatti.

Nel caso di specie per il giudici non è né illogica, irragionevole o sproporzionata la scelta di irrogare una sanzione destitutoria al soggetto appartenente alla Polizia di Stato il quale sia stato condannato per un atto delittuoso, compiuto a causa e nell’esercizio delle sue funzioni, perché la destituzione rientra nella previsione dell’art. 7, numeri 1), 2) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737.

Il comportamento illecito, infatti, si pone in conflitto con uno specifico dovere istituzionale, costituisce una violazione degli obblighi assunti con il giuramento di appartenenza, lede gravemente l’immagine pubblica del Corpo e rende inammissibile l’ulteriore permanenza del soggetto nei ruoli dell’Amministrazione indipendentemente dai precedenti di carriera dell’interessato e dell’affermata tenuità dello specifico episodio.

Questa peraltro, non si pone neppure nei termini prospettati dall’appellante, poiché la Corte d’appello di Ancona ha considerato accertata la consegna di due buoni benzina e non di uno solo, pur considerando i due fatti legati dal vincolo della continuazione, il che vale anche a escludere l’unicità della condotta (in tema della legittimità della destituzione di personale di P.S. per condotte che “denotino mancanza del senso dell’onore e del senso morale e si pongano in grave e irrimediabile contrasto con i doveri assunti mediante il giuramento” cfr. anche, da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 12 maggio 2016, n. 1893).

Da segnalare che T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, con provvedimento del 27/06/2017, n. 884 ha affermato, sempre in materia di illeciti disciplinari, che questi sono puniti per la sola volontarietà del comportamento costituendo il dolo o la colpa solo una specificazione del titolo di responsabilità. Ne consegue che anche una semplice negligenza o l’inosservanza dei doveri d’ufficio possono essere presupposti per l’irrogazione di una sanzione disciplinare, purché sia rispettato il principio di proporzionalità.

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