SFP. Max Bruschi: il Consiglio di Stato dice no al punteggio aggiuntivo in graduatoria, perché non c’è una legge che lo sostiene

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L’ispettore Max Bruschi ha pubblicato un post su Facebook, relativo al punteggio aggiuntivo in graduatoria di alcune abilitazioni rispetto alle altre.

“Quando, nel 2014, fu approntata la tabella titoli relativa alle graduatorie di istituto, l’indirizzo politico, cui l’amministrazione diede corpo, fu di differenziare i punteggi relativi alle abilitazioni, assegnando ad alcune di esse un punteggio maggiore, sulla base di due criteri: la durata dei percorsi (che, lo ricordo, compensava forfettariamente l’impossibilità di caricare i punti relativi al servizio prestato negli anni di frequenza) e la selettività in accesso degli stessi, basata su prove e su un numero programmato.

Si trattava della previsione a suo tempo disposta, per legge, in favore degli abilitati attraverso le SSIS, che fu estesa, per analogia, a tutti i percorsi analoghi (dal TFA ai corsi AFAM) del secondo ciclo e a SFP per primaria e infanzia. Percorsi, peraltro, la cui frequenza non è stata mai impedita a chi si fosse già abilitato, proprio in ragione della possibilità, per ciascuno, di acquisire nuove competenze (e penso alle migliaia di diplomati magistrali che hanno seguito questa strada) o di migliorare, per merito, il punteggio.

Su questi principi la magistratura amministrativa si è già pronunciata, confermando la correttezza delle disposizioni del DM 308/2014. Ora, invece, una sentenza del Consiglio di Stato, la n. 2361/2017, ha considerato non sufficiente il ricorso all’analogia, e ha obiettato che mentre l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo ai percorsi di abilitazione relativi alla scuola secondaria di primo e secondo grado è legittimata dalla disposizione legislative concernenti le SSIS, non sussiste nessuna norma di rango primario che preveda la stessa possibilità in riferimento a scienze della formazione primaria: per usare le parole dell’estensore della sentenza, il consigliere Manzione, “l’attribuzione di punteggio aggiuntivo” alle SSIS e ai percorsi da esse derivati “trova la sua legittimazione, infatti, nella norma primaria che ha in tal modo consentito al Ministero di dare attuazione alla prevista diversificazione, altrimenti egualmente improponibile”.

Ad essere stato messo in discussione dal Consiglio di Stato non è dunque il principio, ma il fatto che il principio abbia, o meno, alle spalle un articolo di legge. Direi che il quadro è chiaro. Pure le possibili soluzioni, con scelte che sono, in questo caso, totalmente in mano alla politica e al Parlamento.”

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