Servizio IRC non è valutabile per i corsi di abilitazione

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red – Secondo la II sezione bis del Tar Lazio, sentenza del 28 luglio 2011, n. 19837/11, il servizio IRC non è equiparabile al servizio di altri insegamenti curriculari.

red – Secondo la II sezione bis del Tar Lazio, sentenza del 28 luglio 2011, n. 19837/11, il servizio IRC non è equiparabile al servizio di altri insegamenti curriculari.

La sentenza ha bocciato la richiesta da parte di una insegnante di religione che si era vista precludere l’accesso ai corsi riservati del 2000. La motivazione del tribunale è legata alla peculiarità della procedura di reclutamento degli IRC, dal momento che la materia non è regolamentata dallo Stato italiano, ma dalle curie vescovili.

Una sentenza che non fa che confermare una materia già regolamentata da una FAQ ministeriale (11 giugno 2004) nella quale si ribadisce che il servizio prestato nell’insegnamento della religione cattolica non è valutabile nelle graduatorie, in quanto "per la tipologia di cui trattasi non è prevista la compilazione di una apposita graduatoria permanente, prevista, invece, per le classi di concorso e posti di insegnamento, di cui all’art. 401 del D.Leg.vo n. 297/94, anche in considerazione della specificità delle norme che regolano il reclutamento del relativo personale".

Di conseguenza il servizio non potrà essere preso in considerazione per l’accesso al TFA

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