Sentenza favorevole dal tribunale di Reggio Emilia per assegnazione provvisoria su sostegno senza titolo

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Comitato nonsisvuotailsud – La risposta al Ministro Fedeli ed ai sindacati firmatari del CCNI del 21 giugno 2017 è arrivata puntuale e nuovamente dal Tribunale di Reggio Emilia.

Il Giudice del Lavoro, Elena Vezzosi, con ordinanza del 27 ottobre 2017 ha accolto il ricorso, proposto dall’Avv. Angelo Coppola, del Foro di Nola, a favore di una docente, aderente al CEDI (Coordinamento Educatori e Docenti Italiani) ed al Comitato “Non si Svuota il Sud”, stabilendo che anche con la nuova contrattazione integrativa non sia venuto meno il principio, per il quale, a parità di titoli, anche sui posti di sostegno, vengono prima i docenti di ruolo.
E’ stata, così, accolta la tesi del difensore della ricorrente, secondo cui, a fronte della necessità (in mancanza di aspiranti con il titolo sul sostegno) di utilizzare docenti privi di specializzazione per la copertura dei cc.dd. posti di sostegno in deroga, il criterio prioritario in tali casi è per l’Amministrazione datrice di lavoro quello di scorrere la graduatoria delle domande di assegnazione provvisoria, composta da personale docente non specializzato ma comunque immesso in ruolo e con necessità di ricongiunzione al proprio nucleo familiare.

Più precisamente, il Ministero dell’Istruzione, una volta esauriti i docenti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, non può coprire i posti residui stipulando nuovi contratti a tempo determinato con i docenti supplenti non specializzati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di istituto, tralasciando di chiamare i docenti di ruolo che hanno richiesto l’assegnazione provvisoria per motivi di ricongiungimento familiare. Quest’ultimi, come la ricorrente, godono di una priorità rispetto ai primi

Tale meccanismo di reclutamento, con una mossa intelligente, era stato adottato nel precedente anno scolastico da numerosi UU.SS.RR. in sede di contrattazione regionale decentrata, così, consentendo, da un lato, il soddisfacimento delle esigenze familiari dei singoli docenti; dall’altro, il soddisfacimento del diritto allo studio dei ragazzi disabili e delle esigenze delle loro famiglie, che hanno avuto la possibilità di interfacciarsi con un docente, che, pur privo di titolo, avesse alla spalle tanti anni di insegnamento, duranti i quali, come docente prevalente, ha gestito classi con discenti disabili, collaborando con insegnanti di sostegno e, soprattutto, approfondendo le tematiche e le problematiche inerenti a tali situazioni.

Sicché, la scelta del MIUR e dei sindacati di impedire che tali professionalità potessero ancora porsi al servizio dei bambini (dell’infanzia e della primaria) e delle loro mamme è apparsa fin dal primo momento illogica, tanto per usare un eufemismo. Scelta che, del resto, ha rappresentato l’ultimo tassello della gestione del sistema scolastico italiano nell’ultimo biennio, che ha fatto sì che migliaia di docenti inviassero lettere di formalizzazione di ricorsi alla Corte Europea di Strasburgo per le gravi violazioni della Convenzione dei Diritti dell’Uomo perpetrati dal Governo Italiano.
La postilla, di cui all’art.3, comma 1, del CCNI è stata, pertanto, ritenuto totalmente inutile e con esso il tentativo di sottrarre alla contrattazione decentrata regionale la gestione delle assegnazioni provvisorie. Accade ora che la ricorrente, docente di ruolo della provincia di Napoli con sede di titolarità in una scuola della provincia di Reggio Emilia, possa far ritorno a casa.

Col provvedimento del Giudice Elena Vezzosi è stato, infatti, ordinato all’Ufficio scolastico regionale della Campania e all’Ambito territoriale provinciale di Napoli di assegnare la docente per l’anno scolastico 2017/2018 ad un posto disponibile nella detta provincia, assicurando il ricongiungimento familiare che le era stato negato dall’Amministrazione.

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