Sei maestro precario e non parli inglese? Sorry, non puoi insegnare

Di Lalla
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Usb Scuola Sicilia – Contro la re-istituzione del “maestro unico” nella scuola primaria, operata dall’ormai famigerata Legge 133/2008, a lungo si è lottato e si continua a farlo: sappiamo fin troppo bene, infatti, cosa abbia significato lo smantellamento del modulo sia per la qualità di un ordine di scuola che poteva vantare di occupare i primi posti delle “classifiche europee” per qualità ed efficacia, sia per i precari (e non solo) della scuola che per interi decenni hanno consentito il corretto funzionamento delle scuole, garantendone l’ efficienza.

Usb Scuola Sicilia – Contro la re-istituzione del “maestro unico” nella scuola primaria, operata dall’ormai famigerata Legge 133/2008, a lungo si è lottato e si continua a farlo: sappiamo fin troppo bene, infatti, cosa abbia significato lo smantellamento del modulo sia per la qualità di un ordine di scuola che poteva vantare di occupare i primi posti delle “classifiche europee” per qualità ed efficacia, sia per i precari (e non solo) della scuola che per interi decenni hanno consentito il corretto funzionamento delle scuole, garantendone l’ efficienza.

Nella 133/2008, però, c’era di più: nella scuola primaria l’insegnamento della lingua straniera (leggi lingua inglese) è assicurato da maestri provvisti di titolo specifico: possono farlo come “specializzati” (in questo caso lo  insegnano solo nelle classi loro assegnate), oppure come “specialisti” (in questo caso lo insegnano in più classi). Per ciò che concerne la questione dell’insegnamento della lingua inglese, la 133/2008 ha puntato sull’eliminazione degli insegnanti “specialisti”, affidando l’insegnamento di tale disciplina ai maestri “specializzati”. E se il maestro di ruolo non possiede l’abilitazione o l’idoneità all’insegnamento dell’inglese ma di un’altra lingua o non ne possiede affatto? Poco male, lo schema di piano programmatico attuativo dei tagli previsti dalla legge 133/2008 ha previsto un piano di formazione linguistica obbligatoria rivolto a tali docenti.

Tralasciando, per il momento, la questione dell’obbligatorietà della partecipazione alla formazione, i tecnicismi, e la maniera più che discutibile in cui è gestita tale formazione, nonché la validità stessa di questi mini-corsi, vogliamo porre l’accento sull’ennesima ingiustizia perpetrata ai danni dei precari della scuola.

Il DM 131/2007, infatti, che attualmente regola il conferimento delle supplenze, all’articolo 7 (comma 8), prevede che “le supplenze da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all’insegnamento di una lingua straniera, sono conferite, ai candidati che nei concorsi per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera, ai candidati che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola primaria, agli aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi, ovvero, a coloro che, inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria, siano anche in possesso di titolo valido per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola secondaria di 1° grado ovvero di 2° grado”.

Sui posti di scuola primaria, quindi, le supplenze di circolo e di istituto sono conferite solo ad aspiranti in possesso anche dell’ idoneità per l’ insegnamento della lingua straniera (se i titolari che sostituiscono ne
provvedono all’insegnamento). E se il maestro precario non possiede abilitazione o idoneità all’insegnamento dell’inglese ma la possiede di un’altra lingua o non ne possiede affatto? È completamente tagliato fuori
dall’attribuzione delle supplenze, perché non potrebbe sostituire il docente di ruolo assente in tutte le sue funzioni. I maestri precari sprovvisti di tale idoneità si ritrovano in quest’assurda situazione perché non è consentito loro di partecipare al piano di formazione linguistica, “obbligatoria” per il personale di ruolo: sono discriminati perché hanno superato una prova facoltativa di lingua diversa dall’inglese (tale prova, sottolineiamo, non era obbligatoria e consentiva di scegliere una lingua straniera fra quattro opzionali, in vista dell’attivazione del bilinguismo nella scuola primaria) nel concorso ordinario o nei concorsi riservati. Nessuna legge aveva mai previsto che la lingua straniera in cui conseguire l’idoneità dovesse essere l’inglese, e così molti insegnanti di scuola primaria, ad oggi, sono in possesso di idoneità all’insegnamento di altra lingua straniera e, pur richiedendo a gran forza l’accesso ai corsi di formazione per la lingua inglese, è negato loro il diritto alla formazione in quanto precari.

L’ Usb Scuola Sicilia chiede con forza la modifica del regolamento delle supplenze ed inoltre ritiene fondamentale il ritorno al modulo per garantire efficienza, competenza e qualità ad un ordine di scuola ormai abbandonato all’ "ignoranza unica" di chi l’ha distrutto con una scellerata contro-riforma.

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