Sei in condotta ad alunna che pubblica foto su Instagram, Garante: procedimento corretto

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La scuola può sanzionare un alunno che pubblica su Instagram foto relative a ciò che succede in classe? Sì, secondo il Garante per la protezione dei dati personali.

I fatti

Ad una studentessa di una scuola secondaria di secondo grado era stata inflitta una nota sul registro di classe con successiva attribuzione di un voto di condotta pari a 6/10, perché la stessa aveva fotografato un atto vandalico effettuato da un compagno, pubblicando poi la foto su Instagram.

Il genitore dell’alunna, in seguito ai succitati fatti, ha presentato ricorso al Garante, chiedendo di:

  • ottenere la conferma dell’esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali, con specifico riferimento ad immagini e/o video contenenti riferimenti diretti alla propria figlia minore ed acquisite dal profilo Instagram “privato” della medesima;
  • conoscere l’origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, nonché gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento designato/i ai sensi dell’art. 29 del Codice, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
  • la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

Il genitore, in sostanza, sosteneva che la scuola, per comminare la sanzione, avesse raccolto, utilizzato e diffuso dati acquisiti dal profilo Instagram della propria figlia, attraverso un trattamento illecito.

La decisione del Garante

Il Garante ha respinto il ricorso del genitore, in quanto:

  • la foto era stata mostrata volontariamente dagli studenti agli insegnanti;
  • nella foto “non erano visibili volti, né nomi”, ma un’aula della scuola, e precisamente un banco su cui era stato versato del liquido correttore al quale veniva dato fuoco “accompagnata dalla scritta “ancora non si accende” o “ancora non prende fuoco” nel ricordo degli insegnanti presenti;
  • la figlia del ricorrente avrebbe subito dichiarato di aver scattato la foto e di averla pubblicata in rete;
  • l’identificazione degli autori dei fatti è stata resa possibile “solo a seguito di spontanea dichiarazione dei ragazzi stessi”;
  • la scelta della scuola di non rivelare in precedenza dettagli circa la fonte di
    acquisizione della foto discende dalla “finalità protettiva dei minori coinvolti” le cui generalità non possono comunque essere rivelate se non dietro richiesta dell’autorità giudiziaria;
  • l’istituto “non ha mai materialmente detenuto, ma solo visionato la foto in questione” di cui non ha tratto copia, né fatto oggetto di stampa o di diffusione.

Il Provvedimento del Garante

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