Segreterie. Tabella con chiarimenti Inps su Cumulabilità congedo parentale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi

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L’INPS con messaggio n. 6704 del 03-11-2015, facendo seguito della circolare n. 152 del 18 agosto 2015, fornisce alcune precisazioni circa l’incomulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.

L’INPS con messaggio n. 6704 del 03-11-2015, facendo seguito della circolare n. 152 del 18 agosto 2015, fornisce alcune precisazioni circa l’incomulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.

Tale incumulabilità risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.

In particolare il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per bambini differenti né è cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33 co. 1 T.U.), anche se richiesti per bambini differenti.

Risulta invece compatibile con altre tipologie di permessi.

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