Segreterie. Depenalizzazioni: l’omesso versamento di ritenute previdenziali resta reato solo sopra i 10.000 euro e responsabilità amministrative nelle istituzioni scolastiche

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Con i D.Lgs. n. 7 e 8 del 15.01.2016 (pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22.01.2016) il legislatore è intervenuto nuovamente in materia di reati penali disponendo l’abrogazione di alcune fattispecie.

Con i D.Lgs. n. 7 e 8 del 15.01.2016 (pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22.01.2016) il legislatore è intervenuto nuovamente in materia di reati penali disponendo l’abrogazione di alcune fattispecie. Tra le varie modifiche previste dai due decreti (l’ambito di intervento è molto ampio, tanto da ricomprendere le fattispecie di turpiloquio e abuso della credulità popolare) segnaliamo, in particolare, la parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali: per effetto della sostituzione dell’articolo 2 comma 1-bis del D.L. n. 463/1983, l’omesso versamento di ritenute previdenziali è penalmente rilevante solo per importi maggiori a 10.000 euro. Nel dettaglio, viene ora previsto che:

  • l’omissione di versamenti previdenziali di importo fino a 10.000 euro sono soggette a sanzione pecuniaria amministrativa da 10.000 a 50.000 euro;
  • l’omissione di versamenti previdenziali di importo superiore a 10.000 euro sono puniti con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro.

Ricordiamo che la riforma dei reati fiscali (D.Lgs. n. 158/2015, modificativo del D.Lgs. n. 74/2000), in precedenza, ha avuto effetti molto simili ad una vera e propria depenalizzazione: per effetto dell’innalzamento delle soglie di rilevanza penale, infatti, molte fattispecie pendenti avanti ai Tribunali hanno perso qualsiasi rilevanza penale.

Si segnala che e le sanzioni possono essere disapplicate nel caso in cui il datore di lavoro provvede al versamento delle somme contestate entro tre mesi, a prescindere da quale sia nel concreto la sanzione applicabile (amministrativa o penale). Inoltre, che la sanzione si riferisce ad ogni periodo di contribuzione (nel caso in cui al datore di lavoro siano contestabili più annualità penalmente rilevanti, potrà essere applicata la disciplina del reato continuato con definizione di una sola sanzione).

Si ricorda che con il D.Lgs. n. 158/2015 il legislatore ha emanato un provvedimento che, per contenuto, può ritenersi simile a quanto previsto con il D.Lgs. n. 8/2016 in materia di versamenti previdenziali. Il legislatore, nell’ambito di una più vasta riforma della disciplina penale-fiscale, ha previsto un sensibile incremento delle soglie di rilevanza penale per la consumazione dei reati di omesso versamento IVA e ritenute. Per effetto dell’approvazione del D.Lgs. n.8/2016, di fatto, il legislatore ha limitato l’ambito di applicazione degli illeciti penali, così da concentrare l’azione repressiva sulle fattispecie economicamente più rilevanti.

Con riferimento all’omesso versamento di ritenute l’aumento della soglia di rilevanza da 50.000 a 150.000 euro, che dovrà essere calcolata sulla base di quanto certificato ai lavoratori o esposto in dichiarazione annuale.

Con riferimento all’omesso versamento IVA, vengono puniti da 6 mesi a 2 anni i contribuenti che non versano entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta.

Sicuramente uno dei problemi che potrebbe sorgere, nelle istituzioni scolastiche in caso di omesso versamento di ritenute è quello di stabilire se la scuola può pagare tale tipo di sanzione ovvero deve il dipendente (il DSGA nel caso in esame essendo lui responsabile ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.I. 44/2001) provvedere al pagamento di tale sanzione. La disciplina è complessa; in particolare la normativa prevede all’art. 3 della Legge 689/1981, la quale disciplina la materia delle sanzioni amministrative, che: “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”. La sanzione amministrativa, dunque, è tendenzialmente legata ad un fatto posto in essere da una persona fisica.

La giurisprudenza in materia è varia ma difficilmente è possibile far ricadere la sanzione al bilancio della Istituzione scolastica. Questa ipotesi va considerata solo in via eccezionale, in altre parole quando ricorrano circostanze del tutto straordinarie, che abbiano reso impossibile il rispetto dei termini previsti.

Il pagamento della sanzione riguarda il soggetto datore di lavoro che non ha rispettato i termini di legge nella comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, vale a dire l’istituzione scolastica.

Resta il problema di stabilire chi debba materialmente sostenere l’onere finanziario: se il Dirigente, giacché responsabile legale dell’istituzione e di fatto, soggetto che va considerato datore di lavoro oppure, il DSGA, poiché responsabile dei servizi di segreteria o chi dei dipendenti è stato incaricato materialmente di ottemperarvi.

È evidente che il primo e diretto responsabile è il Dirigente. Il rappresentante legale del datore di lavoro è lui; pertanto dovrebbe pagare lui. Il Dirigente scolastico deve, pertanto valutare se il DSGA o i dipendenti di segreteria avessero ricevuto a suo tempo idoneo e puntuali istruzioni e se il dirigente abbia, di tanto in tanto, chieste verifiche sul loro rispetto. In caso affermativo, non può ipotizzarsi una sua negligenza nei compiti di organizzazione ed in quelli di vigilanza; ed egli potrà legittimamente mettere in mora il DSGA o i dipendenti perché provvedano al pagamento.  

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