Segreteria. Neoassunti: come calcolare i 180 giorni per periodo di formazione e di prova

WhatsApp
Telegram

Con il D.M. n.850 del 27/10/2015 il Miur fornisce istruzioni per il periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 per il personale docente neoassunto per l’a.s. 2015/2016.

Con il D.M. n.850 del 27/10/2015 il Miur fornisce istruzioni per il periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 per il personale docente neoassunto per l’a.s. 2015/2016.

In particolare il DM specifica che sono tenuti al periodo di formazione e prova:

  1. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
  2. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  3. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.

Le attività formative previste per il periodo di prova sono organizzate in 4 fasi per una durata complessiva di 50 ore, come di seguito riportate, fermo restando la partecipazione del docente alle attività formative previste dall’istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 1, comma 124 della Legge, sulla base di quanto previsto all’articolo 5:

  1. incontri propedeutici e di restituzione finale;
  2. laboratori formativi;
  3. peer to peer” e osservazione in classe;
  4. formazione on-line tramite la piattaforma Indire.

Il periodo di prova ha la natura di periodo di ruolo ad ogni effetto (es. regime delle assenze, progressione di anzianità ai fini della carriera, ecc.). Il superamento del periodo di prova è la condizione per poter chiedere ed ottenere la ricostruzione di carriera, i cui effetti decorreranno dal momento stesso della conferma (art. 490 D.Lgs. 16/04/1994 n. 297), o altri benefici come ad esempio ottenere i comandi.

La durata della prova è di un anno scolastico. Il servizio deve essere non inferiore a 180 giorni nello stesso anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche (L. 107/2015) anche se per orario inferiore a quello di cattedra; esso, inoltre, deve essere prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o nell’insegnamento di materie affini.

Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

Nel conteggio dei giorni utili al superamento del periodo di prova (i 180 giorni) vanno invece considerati, purché ricadenti in un periodo effettivo di servizio:

  • tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze pasquali e natalizie;
  • il periodo fra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni, se sono previste attività di programmazione didattica;
  • periodi d'interruzione dell'attività didattica dovuti a ragioni di pubblico servizio (chiusura scuole, elezioni, ecc.);
  • esami e scrutini compresi gli esami di Stato se per la classe di concorso di insegnamento;
  • il primo mese d'astensione per maternità ai sensi dell'art. 31 R.D. 21/08/1937, C.M. n. 54 del 23/02/1972, C.M. n. 180 dell'11/07/1979;
  • il periodo di servizio oltre al 30 aprile, per docenti rientrati in servizio e impiegati in attività didattiche che rientrino nella classe di concorso di titolarità;
  • frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di istituto;
  • il periodo prestato in qualità di preside incaricato;
  • servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre;
  • il periodo compreso tra l'anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell'11.7.1979);
  • periodi di aspettativa per mandato parlamentare.

Nel conteggio dei giorni non vanno invece considerati:

  • i giorni di ferie, di assenza per malattia e di aspettativa per famiglia;
  • le vacanze estive.

Va precisato che la data in cui al docente spetta la conferma in ruolo non è il giorno successivo al 180° utile alla prova, ma sempre il primo giorno dell’anno scolastico seguente.

All’inizio di ogni anno scolastico il dirigente scolastico, sentito il parere del collegio dei docenti, designa uno o più docenti con il compito di svolgere le funzioni di tutor per i docenti neo-assunti in servizio presso l’istituto. Al termine dell’anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche e la conclusione dell’anno scolastico, il Comitato è convocato dal dirigente scolastico per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova. Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato.

l dirigente scolastico procede alla valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova sulla base dell’istruttoria compiuta e al parere del Comitato e può esprimere:

  • parere favorevole, ed emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente neo-assunto.
  • parere sfavorevole, ed emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova.

Si ricorda che in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente può effettuare un secondo periodo di formazione e di prova, che però non è rinnovabile, tuttavia, nel corso del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente.

Tutte le news dedicate alle segreterie

WhatsApp
Telegram