Secondaria I e II grado, concorso senza abilitazione e graduatorie di merito. Come si diventa insegnanti. Le info utili

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Il decreto legislativo n. 59/2017, attuativo della legge n. 107/2015, ha delineato un nuovo sistema di formazione e reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Di seguito tutte le informazioni necessarie per chi volesse intraprendere la carriera di insegnante nel suddetto ordine e nei succitati gradi di istruzione.

Il nuovo sistema si articola in tre fasi:

1) concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

2) percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT), differente fra posti comuni e di sostegno, che ha durata triennale e carattere selettivo con prove di verifica intermedie e finali;

3) accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui sopra che conducono all’assunzione a tempo indeterminato.

Requisiti d’accesso

Possono accedere al concorso, per i posti di tipo comune, gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) laurea magistrale o a ciclo unico oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso

vigenti alla data di indizione del concorso;

  1. b) 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA), conseguiti in forma curricolare (inseriti nel piano di studi), aggiuntiva (conseguiti entro il percorso di laura ma aggiunti al piano di studi) o extra curricolare (esami dopo la laurea) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Per i posti di insegnanti tecnico-pratici, gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di

indizione del concorso;

  1. b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Per i posti di  sostegno, gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:

  • I requisiti sopra riportati per i posti comuni e per insegnante tecnico-pratico, in relazione alla classe di concorso per cui il candidato presenta domanda di partecipazione.

Titoli di studio

I titoli di studio richiesti (ossia la laurea) sono quelli indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica 19 del 14 febbraio 2016, successivamente modificato dal Decreto ministeriale 259 del 9 maggio 20171.

Gli esami o CFU richiesti dal DPR n. 19/2016 possono essere conseguiti durante il corso di laurea (triennale, specialistica, magistrale), tramite corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari e così via), tramite corsi singoli universitari.

I laureati Vecchio Ordinamento dovranno sostenere esami di nuovo ordinamento da 12 CFU per ciascuna annualità richiesta e con la stessa denominazione riportata nel succitato DPR. Qualora le università non rendano più disponibili esami con le denominazioni citate nel DPR o non trovino diretta equipollenza con un altro esame, potranno essere sostenuti i corrispondenti esami nei SSD-Settori Scientifico Disciplinari previsti per le lauree di Nuovo ordinamento (Settori Scientifico Disciplinari).
Se il DPR n. 19/2016  indica diversi Settori Scientifico Disciplinari per un totale di CFU, è possibile distribuire liberamente i crediti tra uno o più dei Settori Scientifico Disciplinari indicati.

Il Concorso

Il concorso, per l’accesso al percorso FIT, è indetto ogni due anni su base regionale. Nel caso in cui il numero dei posti da mettere a bando sia esiguo, il concorso (o meglio la procedura concorsuale interessata) è bandito su base interregionale.

Il concorso prevede tre prove di esame, delle quali due, a carattere nazionale, sono scritte e una orale.

I candidati che concorrono su contingenti di posti di sostegno devono svolgere  un’ulteriore prova scritta aggiuntiva a carattere nazionale.

  • La prima prova scritta verte su una specifica disciplina, scelta dall’interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso. Per le classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere svolta nella lingua prescelta. Il superamento della prima prova è condizione necessaria per accedere alla seconda prova scritta.
  • La seconda prova scritta verte sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Il superamento della seconda prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva (cioè alla prova orale, eccetto per gli aspiranti a posti di sostegno che devono svolgere una terza prova scritta).
  • La prova orale, che comprende la prova pratica laddove prevista, consiste in un colloquio focalizzato su tutte le discipline facenti parte della classe di concorso per la quale l’aspirante concorre, con particolare riferimento a quelle che il candidato non ha scelto per la prima prova. Oltre alle conoscenze disciplinari, la prova si propone di accertare la conoscenza di una lingua straniera europea, almeno al livello B2 del quadro comune europeo, e il possesso di abilità informatiche di base.
  • La prova scritta aggiuntiva, per gli aspiranti a posti di sostegno, è sostenuta dopo la seconda prova scritta e verte sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l’inclusione scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento di tale prova è condizione necessaria, relativamente ai posti di sostegno, per accedere alla prova orale.

Il superamento del concorso consente l’accesso al percorso triennale FIT.

I criteri di valutazione delle prove e dei titoli, la ripartizione dei punteggi tra prove e titoli, i punteggi minimi per superare ciascuna prova d’esame, saranno esplicitati in un apposito Regolamento ancora da adottare.

 Graduatorie di Merito

Le graduatorie di merito, relative alle diverse tipologie di posto comune e di insegnante tecnico-pratico, sono costituite per ciascuna classe di concorso sulla base della somma dei punteggi riportati nelle due prove scritte, in quella orale e nella valutazione dei titoli, effettuata solo per i candidati che superano tutte le prove concorsuali.

Le graduatorie di merito, relative ai posti di sostegno, sono costituite sulla base di un punteggio calcolato nella maniera seguente:

  1. per il 70% in base al punteggio riportato nella prova scritta aggiuntiva;
  2. per il 30% in base alla somma dei punteggi riportati nelle due prove scritte e in quella orale e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che superano le prove previste.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti messi a bando, i candidati che superano tutte le prove previste per ciascuna tipologia di posto,  quindi iscritti nelle graduatorie di merito.

In sostanza, dalla graduatoria di merito, costituita come dette sopra, verranno fuori tanti vincitori quanti sono i posti messi a bando,  per cui scompare il concetto di “idoneo”, fermo restando che sono previsti dei casi di scorrimento delle GM oltre i vincitori.  Ecco quali:

  • docenti inseriti in posizione utile in più graduatorie di merito che non scelgono (obbligo cui sono sottoposti), entro il 30 giugno, la GM in cui permanere (con conseguente cancellazione dalle altre). Tali docenti vengono cancellati da tutte le GM in cui sono inseriti;
  • docenti inseriti in più graduatorie di merito, che scelgono (obbligo cui sono sottoposti) la GM in cui permanere con conseguente cancellazione dalle altre in cui compaiono.

La cancellazione dalle GM di un aspirante, per uno dei motivi summenzionati, permette lo scorrimento a favore di altri docenti che hanno superato le prove concorsuali.

Una volta effettuata la scelta, si viene cancellati da tutte le altre GM in cui si è inseriti. Chi non effettua la scelta viene invece cancellato da tutte le graduatorie già pubblicate alla data del 30 giugno.

Compiute le summenzionate operazioni di scelta, i vincitori scelgono, nella regione in cui hanno concorso e tra quelli indicati nel bando, l’ambito territoriale cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso FIT. La scelta avviene in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili.

L’ammissione al percorso FIT avviene in due scaglioni annuali successivi nel limite dei posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili, nel terzo e quarto anno scolastico, successivi a quello in cui è previsto lo svolgimento delle prove concorsuali.

 

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