Seconda lingua comunitaria: dirigenti scolastici disattendono normativa e il giudice li condanna

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Ancora una volta, dalla conosciuta Ordinanza del Tribunale di Fermo risalente al 2013, cui hanno fatto seguito altre sentenze similari sul territorio nazionale, una docente di lingua francese riporta una strepitosa vittoria a difesa dell’integrità della propria cattedra orario interna.

E’ il giudice del Tribunale di Lanciano, Sezione Lavoro, che il 28 gennaio del 2019 con la Sentenza n.11, ha ritenuto illegittima, ai sensi dell’art.14 del DPR n.81 del 2009, la “trasformazione della cattedra” da COI in COE, condannando l’amministrazione convenuta in giudizio al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente (che ridotte nei termini di cui in parte motiva, liquida nel residuo importo di €2.383,00).

L’articolo 14 suddetto non gode ancora di meritata conoscenza tra gli addetti ai lavori, ignari del fatto che il provvedimento del dirigente scolastico rientri nella categoria privatistica delle determinazioni per l’organizzazione degli uffici e gestione dei rapporti di lavoro, assunte dagli organi preposti con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. n.165 del 2001.

Ragion per cui la trasformazione della cattedra di seconda lingua comunitaria è un atto privatistico e nella sentenza il giudice lo esprime chiaramente: « lo stesso deve, quindi, intendersi come atto privatistico gestionale, nei cui confronti la giurisdizione del Giudice Ordinario non subisce alcuna limitazione cognitiva (…) avendo il giudice il potere di adottare nei confronti delle pubbliche amministrazioni tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna richiesti dalla natura dei diritti tutelati ai sensi dell’art.68, comma 2 – ora 63 – del D.Lgs. citato», potendo quindi configurarsi una responsabilità dirigenziale.Il giudice lancianese ha riconosciuto l’illegittimità del provvedimento adottato dal dirigente scolastico che nella previsione dell’organico di diritto per l’anno scolastico 2017/2018 aveva determinato la modifica della cattedra appunto da COI in COE con la conseguenza che la ricorrente avrebbe dovuto completare il proprio orario di servizio in altra istituzione scolastica.

Ciò avveniva «preservando l’integrità della cattedra di Spagnolo, istituita successivamente rispetto a quella della ricorrente, nonché quella di Tedesco, materia priva di cattedra, assegnando a quest’ultima due ore in una classe terza, in violazione dei vincoli derivanti dall’art.14 del D.P.R. n.81 del 2009».

In sostanza il dirigente aveva preferito salvaguardare la cattedra di tedesco non occupata da docenti titolari a danno della ricorrente che vantava al contrario la titolarità nella scuola: «è pacifico che la ricorrente sia docente di ruolo di lingua francese, prima lingua comunitaria dopo l’inglese, e che l’insegnamento della lingua tedesca, in favore del quale è stato elaborato l’organico di diritto oggetto di contestazione, sia coperto mediante incarichi conferiti a supplenti».

Nella sentenza il giudice ha riconosciuto l’illegittimità del provvedimento impugnato e ha disposto l’annullamento, «con conseguente ripristino del diritto della ricorrente a svolgere 18 ore di insegnamento previste per la cattedra di lingua francese» nella scuola di appartenenza.

E’ mai possibile che l’assunto dell’art.14 del DPR n.81 del 2009 sia ancora ignorato cosi come disapplicate le annuali circolari ministeriali sulla determinazione degli organici che sull’argomento sono piuttosto incisive?

Perché taluni dirigenti scolastici sono contrari al rispetto di una normativa cosi chiara? E’ difficile comprendere che la trasformazione delle cattedre di seconda lingua comunitaria può essere accolta qualora quest’ultima risulti priva di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque non si determinino situazioni di soprannumerarietà?

Come dire, ‘in claris non fit interpretatio’.

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