Se una docente cade e si fa male, a causa di una buca nota da tempo, la colpa è sua

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L’Italia in questo periodo di problemi economici,austerità e quant’altro è disseminata di buche. Non esistono solo quelle di Roma.

Ed i contenziosi in materia sono vari e possono riguardare anche il personale scolastico. Come nel caso che ora segue, dove oltre al danno ci sarà anche la beffa…

Fatto

Una docente agiva nei confronti del Comune poiché mentre si recava a scuola verso le ore 8, nell’entrare nell’area di pertinenza della scuola è caduta a terra a causa di una buca non visibile e non segnalata, a detta della ricorrente, riportandone anche una frattura. La richiesta di risarcimento inoltrata al Comune considerato non veniva presa in considerazione. Pertanto agiva in giudizio chiedendo 7.600 euro di danni. Ma alla fine si vedeva il ricorso respinto con la beffa di dover pagare 2500 euro di spese legali come disposto dal Tribunale di Frosinone, con Sentenza del 31-01-2019 .

La conoscenza dello stato dei luoghi deve imporre cautela

Quindi deve inferirsene che tale stato dei luoghi, ed in particolare la predetta situazione di dissesto dell’area in questione, fosse ben nota all’odierna attrice, la quale da diversi anni vi transitava.

Oltretutto dalla cit. fotografia si nota che l’area in oggetto dista pochi metri dalle scale di accesso all’istituto scolastico, onde la situazione di dissesto era ben visibile sia all’entrata che all’uscita da scuola, ogni giorno.

Ai fini ora in esame poco rileva che fino a pochi giorni prima del fatto oggetto di causa nel cortile della scuola potesse accedersi con l’autovettura e soltanto da pochi giorni prima tale accesso con le auto non sia più stato consentito: per quanto poc’anzi rilevato, sia accedendo al cortile in auto sia accedendovi a piedi il dissesto dell’area in questione era necessariamente ben visibile, e quindi ben noto a chi frequentava quotidianamente la scuola.

La conoscenza dello stato dei luoghi imponeva quindi alla R. l’adozione della cautela necessaria ad evitare il sinistro, e nella specie sarebbe stata sufficiente un’attenzione ed una cautela appena ordinaria per evitare la caduta tenuto conto che la stessa è avvenuta in pieno giorno e in uno stato dei luoghi esistente da anni.

Il pericolo era non soltanto prevedibile ma altamente prevedibile, e quindi in tal caso il mancato uso dell’ordinaria diligenza che sarebbe stato sufficiente a scongiurare l’evento dannoso comporta l’esclusione della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ( cfr. da ultimo Cass. 13930 del 6/7/15, cit. dal convenuto ).

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