Se un dipendente decide di passare ad altra amministrazione pubblica, quale dovrà essere il suo inquadramento?

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La Cassazione con Ordinanza n. 6337 del 5/3/2019 ribadisce l’orientamento giurisprudenziale oramai consolidato sul punto.

Fatto

Un lavoratore era transitato volontariamente dal Ministero della Difesa al Ministero della Giustizia. Presso l’amministrazione penitenziaria ove era transitato non esisteva il profilo di provenienza e veniva stato assegnato al profilo di ausiliario; la Corte d’Appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, accoglieva il ricorso del Ministero della Giustizia volto a sentir dichiarare la legittimità dell’inquadramento del lavoratore, allo stesso attribuita nel passaggio a seguito di mobilità intercompartinnentale ex art. 30 del d.lgs. n.165 del 200.Lla Corte territoriale ha stabilito che l’art. 30, secondo cui “il trasferimento è disposto con inquadramento nell’area funzionale e in posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l’amministrazione di provenienza”, esclude la necessità di una valutazione comparativa tra le mansioni in concreto svolte presso le amministrazioni di provenienza e di destinazione, nonché tra i rispettivi profili attribuiti al lavoratore presso la prima amministrazione e presso l’amministrazione di arrivo”.

La mobilità intercompartimentale nella scuola

Come è noto anche nella scuola l’art. 1 comma 133 della legge 107 del 2015 prevede: “il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, può transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell’amministrazione di destinazione, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali, fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”. Una nota dell’Ufficio scolastico regionale del Veneto (prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III del 22.02.2018) riconosceva che “la procedura infatti non risulta ancora realizzabile, in quanto non sono mai stati definiti i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 30 del DLgs. n.165/2001. Pertanto non è possibile richiedere alcun nulla osta né tantomeno rilasciarlo. Si prega di portare il contenuto della presente a conoscenza dei Dirigenti Scolastici delle rispettive province, invitando il personale della scuola ad astenersi dal produrre domanda di mobilità in quanto questa Direzione Generale non potrà rilasciare alcun nulla osta”.

Anche se nella scuola al momento la situazione è sospesa, i principi che ora seguiranno, riguarderanno anche i dipendenti della scuola nel momento in cui questa mobilità si sbloccherà.

L’inquadramento del personale nella mobilità intercompartimentale

“il passaggio volontario del dipendente da un’amministrazione a un’altra viene inquadrato nell’ambito dell’istituto della cessione del contratto disciplinato dagli artt. 1406 ss. cod. civ., con la conseguenza che il complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto subisce una modificazione soggettiva, mentre rimangono immutati gli elementi oggettivi essenziali che lo connotano (Sez.Un. n.6420 del 2006 e n.19250 del 2010; Cass. n.2 del 2017; n.24724 del 2014; n. 5949 del 2012); il passaggio da un ente pubblico a un altro comporta l’inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con la conseguenza che al dipendente trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, e normativo previsto presso l’ente di destinazione (salvi eventuali assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito), non giustificandosi diversità di trattamento tra dipendenti dello stesso Ente a seconda della provenienza (Cass n.18299 del 2017; n.169 del 2017; n.22782 del 2016; n.20557 del 2016; n.13850 del 2016; n.24949 del 2014; n.2181 del 2013; n.5959 del 2012); alla stregua dell’art. 30 del d.lgs. n.165, in capo all’amministrazione di destinazione non sussiste pertanto alcun obbligo di operare una comparazione tra le mansioni in concreto svolte e tra i profili professionali assegnati prima e dopo il trasferimento, atteso che la norma non prevede detto tipo di valutazione ma si limita a disporre che nel novero delle vacanze di organico”…il trasferimento è disposto con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l’amministrazione di provenienza”; Cass. n.19925 del 2016, secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di passaggio ad altra amministrazione per la qualifica corrispondente a quella indicata dal lavoratore nella domanda, non sussiste il diritto per il dipendente di ottenere, in ordine al rapporto costituito su tale base, la qualifica superiore acquisita – nelle more del passaggio stesso – nell’amministrazione di provenienza, atteso che il trasferimento è chiesto ed avviene in ragione di una disponibilità creatasi nell’organico dell’Amministrazione di destinazione e nella qualifica prevista, e non è coerente con le esigenze di imparzialità e buon andamento che un ente terzo incida sul rapporto di lavoro di un’altra P.A.”

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