Se studente supera tetto assenze, bocciatura non è automatica. Sentenza

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Genitore impugna il Documento Valutazione di una scuola nel quale si attestava quale requisiti per il completamento dell’anno scolastico la frequenza di 3/4 del monte ore pari a 685 ore. Ecco cosa hanno detto i giudici.

Il Fatto

La ricorrente, in qualità di genitrice dell’alunno -ha impugnato il Documento di Valutazione per l’anno scolastico 2016 – 2017, con cui si attesta che lo stesso non è stato ammesso alla frequenza -OMISSIS-per l’anno scolastico successivo, in quanto “ha frequentato per 685 ore, pertanto il numero complessivo delle ore di frequenza è inferiore ai 3/4 del monte orario curriculare previsto dagli ordinamenti.

Si precisa che il totale delle ore di assenza risulta essere 335. Non esiste documentazione che consenta di applicare le deroghe secondo la deliberazione del c.d.d. (mai trasmessa alla ricorrente, n.d.r.), quindi per l’alunno -OMISSIS- -OMISSIS- (04/02/2005) l’anno scolastico non può considerarsi valido e l’alunno non può essere scrutinato ai sensi D.P.R. n. 122 del 2009 art. 14 c. 7“.

La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 7, D.P.R. n. 122 del 2009; violazione della Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 20 del 04.03.2011. Difetto di motivazione e di istruttoria; Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta. 2. Violazione del principio di buon andamento e trasparenza; violazione del dovere di informazione allo studente ed alla famiglia. Violazione e falsa applicazione della C.M. 20/2011.

Sostiene la ricorrente: che il Collegio di docenti può valutare assenze che non impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa; che la scuola non ha mai comunicato alla famiglia che l’alunno aveva superato il limite delle assenze; che comunque l’alunno non ha superato il limite di assenze; che l’alunno ha effettuato prove scritte ed orali in tutte le materie.

La causa giunge al TAR Puglia Puglia Lecce Sez. II, che con Sent., (ud. 24-10-2017) 25-05-2018, n. 899 così si pronuncia:

Il monte orario

“L’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122 del 2009, prevede che, a decorrere dall’entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai -OMISSIS- della validità dell’anno scolastico, ivi compreso l’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ogni studente, sia richiesta la frequenza ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato; le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, come previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per assenze documentate e continuative, comunque, a giudizio del consiglio di classe, non pregiudicanti la possibilità di una valutazione degli alunni interessati.

La deroga

“La circolare del Ministero dell’Istruzione 20/2011 ha specificato che spetta ai singoli Istituti scolastici prevedere le ipotesi di deroga al limite normativamente previsto, tra cui sono comprese le assenze dovute a motivi di salute.

In tale prospettiva l’amministrazione resistente avrebbe dovuto prendere in considerazione la nota del 7 giugno 2017, inviata al Dirigente scolastico di Gallipoli, dal Preside delle Marcelline, Istituto nel quale l’alunno aveva frequentato la prima parte dell’anno scolastico (fino al 26 ottobre 2016, successivamente), con la quale è stato evidenziato quanto segue: “i criteri generali, ai quali si fa riferimento nel primo comma di questa lettera, consentirebbero al competente Consiglio di classe di far rientrare il caso in esame fra le deroghe eccezionali, previste dalle norme citate, per lo scrutinio di ammissione … Le peculiari condizioni della decomposta struttura familiare dell’alunno, note a questa Scuola, sono state indicate come oggettive ragioni di molte delle assenze dello studente. A sostegno di tale conclusione favorevole allo scrutinio dello studente, si può citare anche l’ultimo periodo del primo comma del già citato paragrafo “Deroghe” della C.M. n. 20 del 2011, che pone come condizione fondamentale per lo scrutinio dello studente che abbia superato il numero massimo consentito, in via ordinaria, di assenze: “Che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati””.

Sempre l’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122 del 2009 prevede che la deroga al limite minimo di presenza “è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.

Le assenze ed il profitto scolastico

Nel caso in esame, non sussistono elementi da cui possa desumersi che le assenze dell’alunno abbiano influito negativamente sulla possibilità di procedere al suo scrutinio; al contrario, avuto riguardo al profitto scolastico complessivo e alle valutazioni intermedie, si evince che lo stesso, sotto tale profilo, appariva idoneo al passaggio alla classe successiva.

La giurisprudenza alla quale si aderisce ha rilevato che “la presenza scolastica va valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento dell’alunno ma se egli, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva; ed infatti, far ripetere l’anno scolastico ad un alunno nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, costituisce misura che può gravemente nuocere al suo percorso formativo e di vita, in quanto lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l’opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studi” (Tar Ancona, Marche, sez. I, 21 marzo 2017, n.. 220)

In presenza di tali elementi, quindi, l’ipotesi di una bocciatura andava valutata con particolare attenzione e avrebbe necessitato di una motivazione rafforzata, anche alla luce delle possibili azioni che la scuola avrebbe potuto porre in essere nel caso specifico oltre a quelle consuete (ad esempio mediante comunicazioni alla famiglia o la convocazione dei genitori al fine di rendere noti i rischi di una non ammissione), nell’ambito di un rapporto improntato a reciproca e fattiva collaborazione.”

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