Se lo studente non è preparato, la promozione non è un vantaggio. Sentenza

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La sentenza del TAR Lazio del 6 dicembre 2019 N. 14002/2019 REG.PROV.COLL.N. 09901/2018 REG tratta un caso di bocciatura di uno studente, che tramite il proprio legale, aveva legittimamente proposto ricorso, eccependo una pluralità di presunte violazioni o illegittimità.

I giudici respingono il ricorso richiamando consolidati orientamenti e soprattutto riconoscendo il ruolo fondamentale dell’esperienza dei docenti.

Se lo studente non è preparato, essere ammesso alla classe successiva non è un vantaggio

Secondo consolidata giurisprudenza l’eventuale mancata attivazione delle attività di recupero o degli oneri di informazione circa l’andamento scolastico non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva, tenuto conto che esso si basa esclusivamente – senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento “punitivo” – sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso (Tar Napoli 4799/2009; Tar Pescara 455/2008), a fronte dei quali l’ammissione dello studente al successivo ciclo di istruzione potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l’allievo (in termini TAR Lazio sez. III bis 13811/2019).

I giudici non possono sindacare i giudizi dove è fondamentale l’esperienza dei docenti

I giudici del TAR rilevano che “ occorre precisare che il giudizio di non ammissione alla classe superiore è insindacabile dal giudice atteso che solo i docenti dispongono di tutti i dati necessari ad operare una obiettiva e razionale valutazione dei propri studenti, avendo condiviso con loro un intero anno di lavoro ed essendo quindi in grado di valorizzare, in positivo ed in negativo, anche profili che non sono strettamente numerici. Inoltre, al Consiglio di classe spetta di effettuare un giudizio prognostico sulla possibilità dello studente di frequentare con profitto la classe superiore nonostante i deficit accumulati nella classe inferiore e questo profilo è ancor più insindacabile dal giudice, trattandosi di giudizio in cui esplica un’incidenza fondamentale l’esperienza professionale dei docenti.”

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