Scuole paritarie, con Decreto Dignità divieto supplenze dopo 12 mesi
Il DL 87/2018 (Decreto Dignità) in corso di conversione di legge e già approvato alla Camera, rischia di incidere in maniera negativa sulle ricadute occupazionali nelle scuole non statali.
Cosa prevede il Decreto Dignità
Esso prevede contratti a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, laddove non è indicata la motivazione (la causale) per cui è stato apposto il termine. Se la causale viene inserita nel contratto invece, esso può avere durata massima di 24 mesi.
La denuncia della FISM
A lanciare l’allarme è la FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) che nella riunione del 3 agosto scorso con i sindacati FLC CGIL, CISL e UIL ha manifestato forte preoccupazione sul fatto che tale normativa “possa interferire sulla continuità didattica a causa della mancanza di specifiche causali di rinnovo e/o di proroga dei contratti a termine oltre i 12 mesi. ”
Secondo la Fism “La decurtazione da 36 a 24 mesi della durata massima dei contratti a tempo determinato anticipa i tempi: chi fino ad oggi ha un contratto a 24 non potrà averlo rinnovato, (…) poiché le sezioni si compongono di anno in anno, serve un rapporto il più flessibile possibile con i dipendenti, dato che non possiamo trasformare tutti a tempo indeterminato. Inoltre i contratti a termine ora potranno essere di 12 mesi, oltre va specificata la causale ma noi non possiamo inserirla perché non siamo tra le tipologie previste dall’articolo 19 del Decreto 81 del 2015”
Un chiarimento da parte dei Ministeri interessati
Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, si ritiene necessario un chiarimento da parte dei Ministeri interessati, anche alla luce della ormai prossima circolare esplicativa del Ministero del Lavoro.