Scuole paritarie, con Decreto Dignità divieto supplenze dopo 12 mesi

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Il DL 87/2018 (Decreto Dignità) in corso di conversione di legge e già approvato alla Camera, rischia di incidere in maniera negativa sulle ricadute occupazionali nelle scuole non statali.

Cosa prevede il Decreto Dignità

Esso prevede contratti a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, laddove non è indicata la motivazione (la causale) per cui è stato apposto il termine. Se la causale viene inserita nel contratto invece, esso può avere durata massima di 24 mesi.

La denuncia della FISM

A lanciare l’allarme è la FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) che nella riunione del 3 agosto scorso con i sindacati FLC CGIL, CISL e UIL ha manifestato forte preoccupazione sul fatto che tale normativa “possa interferire sulla continuità didattica a causa della mancanza di specifiche causali di rinnovo e/o di proroga dei contratti a termine oltre i 12 mesi.

Secondo la  Fism La  decurtazione da 36 a 24 mesi della durata massima dei contratti a tempo determinato anticipa i tempi: chi fino ad oggi ha un contratto a 24 non potrà averlo rinnovato, (…) poiché le sezioni si compongono di anno in anno, serve un rapporto il più flessibile possibile con i dipendenti, dato che non possiamo trasformare tutti a tempo indeterminato. Inoltre i contratti a termine ora potranno essere di 12 mesi, oltre va specificata la  causale  ma noi non possiamo inserirla perché non siamo tra le tipologie previste dall’articolo 19 del  Decreto 81 del 2015

Un chiarimento da parte dei Ministeri interessati

Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, si ritiene necessario un chiarimento da parte dei Ministeri interessati, anche alla luce della ormai prossima circolare esplicativa del Ministero del Lavoro.

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