Scuola pubblica su sito nominativi alunni con disabilità e insegnanti di sostegno assegnati. Si rischiano sanzioni fino a 120mila euro

WhatsApp
Telegram

Il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 5 marzo 2015 numero 124 ha affrontato il caso relativo ad una contestazione sollevata contro una scuola pubblica, Istituto professionale, nel 2013.

Quello che si contestava era la violazione amministrativa prevista dall’art. 162, comma 2-bis, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), in relazione all’art. 22, comma 8, con riferimento alla diffusione, sul sito web dell’Istituto, di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, contenuti in una specifica circolare, recante l’indicazione dei nominativi degli alunni con disabilità e degli insegnanti di sostegno loro assegnati.

La scuola non ha presentato all’Autorità scritti difensivi né ha chiesto di essere ascoltata.

Il trattamento dei dati in questione avveniva ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, consistito nella diffusione sul sito web dell’Ente di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute in violazione dell’art. 22, comma 8, del medesimo Codice.

Il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 5 marzo 2015 numero 124 ha affrontato il caso relativo ad una contestazione sollevata contro una scuola pubblica, Istituto professionale, nel 2013.
L’articolo 22 riguarda i principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari. In detto articolo emerge che  i soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato.

Nel fornire l’informativa di cui all’articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

E nel comma 8 in questione, si scrive chiaramente che “ i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi ”.

La violazione di tale norma rischia di comportare sanzioni salate da una somma da diecimila euro a centoventimila euro. La scuola in questione veniva condannata, stante la violazione dell’articolo in questione, a pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall’art. 162, comma 2-bis del Codice.

WhatsApp
Telegram

TFA sostegno IX ciclo. Segui un metodo vincente. Non perderti la diretta di oggi su: “Intelligenza emotiva, creatività e pensiero divergente”