Scuola manipolava voti, programmi e assenze sul registro elettronico: falso ideologico in atto pubblico. Sentenza

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Il registro di classe non è un documento ad uso interno finalizzato alla comunicazione tra insegnanti e segreteria. Al contrario, il registro di classe è un atto pubblico, con la conseguenza che l’eventiale alterazione è punibile con le pene del reato di falsità ideologica in atto pubblico.

La vicenda. Associazione a delinquere e falso in atto pubblico: queste le imputazioni riconosciute dalla Corte di Cassazione (Sezione V, Sentenza 21 novembre 2019 n. 47241) a carico un gruppo di operatori di una scuola parificata costituita in S.r.l., che rivestivano diverse qualifiche (docenti, presidi, amministratori, soci), i quali hanno manipolato le presenze dei registri di alcune classi e alterato i programmi di studio. Lo scopo era di far risultare presenti alunni non frequentanti, e come trattati argomenti mai svolti, ammettendo in seguito tali studenti a sostenere l’esame presso un istituto dagli stessi prescelto. Per gli imputati si è maturata la prescrizione dei reati.

La natura del registro di classe e del registro del professore. Sono atti pubblici e, come tali, godono di una fede “privilegiata” rispetto ad altri documenti. La conseguenza è che ogni alterazione sarà inquadrabile nel reato di “falso in atto pubblico” (articolo 476 c.p.) e, per l’effetto, punibile con la reclusione. Nella specie, le false attestazioni poste in essere dagli imputati hanno riguardato:

  • la presenza degli alunni,
  • la frequenza degli alunni,
  • lo svolgimento dell’attività didattica.

Le attestazioni sul registro. Le attestazioni certificate dall’insegnante sul registro nel corso dell’attività didattica, rappresentano espressione della pubblica funzione dell’insegnamento. Tali attestazioni rilevano finanche nel procedimento amministrativo diretto al risultato dello scrutinio finale e producono effetti rispetto a situazioni soggettive di rilievo pubblicistico, come il conseguimento del titolo di studio valido nell’ordinamento giuridico statale.

Il docente è un pubblico ufficiale. Ogni docente, nel momento in cui svolge attività certificativa nei registri (di classe e del professore), riveste la qualifica di “pubblico ufficiale”. In altre parole, quando l’insegnante riporta sul registro fatti e circostanze avvenute in sua presenza, o dallo stesso percepiti o attuati, assume la funzione del pubblico ufficiale.

I principi ribaditi. I giudici della V sezione penale, nelle 35 pagine della sentenza in commento, hanno chiarito e ribadito alcuni principi così sintetizzabili:

  • L’insegnamento è qualificabile come pubblica funzione (come emerge dagli artt. 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana);
  • Le scuole secondarie private riconosciute sono equiparate alle scuole pubbliche (Legge n. 86 del 1942);
  • Il docente di un istituto privato, parificato a un istituto pubblico, è un pubblico ufficiale.

prof modifica il registro condannato per falso in atto pubblico

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