Scuola e abuso d’ufficio: sì se impartiscono lezioni private a studenti istituto, no se spengo distributori snack in orario lezioni. Alcuni casi

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L’articolo 323 del Codice Penale afferma che “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento , ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità”. Fattispecie criminosa che nella scuola viene a volte contestata, seguiranno ora alcuni orientamenti.

Qualificare come ingiustificata l’assenza invece giustificata dal docente è abuso d’ufficio

La Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/06/2008, n. 37172 (rv. 240932) afferma che “È configurabile il reato d’abuso d’ufficio per violazione di legge nella condotta del dirigente scolastico che qualifichi come ingiustificata l’assenza dal servizio di un insegnante, dovuta invece ad un precedente provvedimento di sospensione dal servizio. (Nell’affermare tale principio, la Corte ha stabilito che tale abuso costituisce una diretta violazione di legge per l’assenza dei presupposti di fatto che consentono l’azione della P.A.). (Rigetta, App. Reggio Calabria, 6 Marzo 2007)”.

Non sussiste abuso d’ufficio se DS commina sanzione a docente con cui sussiste rapporto conflittuale

La Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. – Sent. del 07.09.2012, n. 34280 rileva che con gli approdi “della giurisprudenza amministrativa sul punto si è chiarito che, nell’esercizio dei poteri di disciplina, l’obbligo di astensione in capo al pubblico ufficiale sussiste solo quando l’inimicizia sia determinata da motivi di interesse personale, estranei all’esercizio della funzione e non anche per ragioni attinenti al servizio, sicché non può costituire elemento sintomatico di una situazione di grave inimicizia nei confronti dell’incolpato la proposizione (come nel caso in esame) di denunce da parte del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare. Sul punto la motivazione della sentenza impugnata è assolutamente carente, non essendosi chiarito se, oltre alle denunce sporte da parte della dipendente sottoposta a procedimento disciplinare (attinenti a ragioni di servizio) sussistessero altri motivi di inimicizia personale tra detta dipendente ed il preside.”

E’ abuso d’ufficio impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto percependo compensi

La Cassazione penale, sez. VI, sentenza 24/09/2008 n° 36700 afferma: “Per quanto riguarda le censure relative alla condanna per il reato di abuso d’ufficio, si rileva che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, sussiste il requisito della doppia ingiustizia. L’imputato, oltre a porre in essere una condotta abusiva violando l’art. 89 d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, che stabilisce un divieto generale per gli insegnanti di impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto, ha inoltre conseguito un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nella percezione del compenso per le lezioni svolte e dai regali che lo stesso imputato sollecitava ai genitori dei suoi allievi.”

Si può incorrere in abuso d’ufficio se il Dirigente non si astiene in caso di conflitto di interessi

Una Corte d’appello confermava la sentenza emessa nel giudizio precedente che condannava l’imputata alla pena condizionalmente sospesa di mesi sei di reclusione per il delitto di cui agli artt. 110 e 323 c.p., commesso per avere, in concorso con la figlia – separatamente giudicata – abusato della sua qualità di dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo stipulando con la xxx., per conto del predetto Istituto, un contratto di prestazione d’opera per l’esecuzione del progetto relativo ad uno “sportello d’ascolto e supporto psicopedagogico a favore dei minori a rischio della scuola secondaria di 1^ grado” in violazione del dovere di astenersi in presenza dell’interesse di un prossimo congiunto, nonché delle disposizioni di cui al D.M. 1 febbraio 2001, n. 44, artt. 33 e 34, che stabiliscono il previo intervento deliberativo del Consiglio d’Istituto, nonchè l’esame comparativo di almeno tre offerte prima di addivenire alla scelta del contraente nel caso di una spesa di importo superiore al limite dei 2.000,00 Euro. Per i giudici la scelta della xxx quale controparte, non rispondeva ad alcun atto dovuto, poichè non si trattava di un soggetto preventivamente individuato in base a requisiti minimi, o dotato di una particolare qualificazione ma rispondeva a ragioni che costituivano il profilo sintomatico di uno sviamento di potere che, frustrando la par condicio di terzi parimenti interessati, poneva le basi per l’individuazione dell’elemento dell’ingiustizia del vantaggio, elemento, questo, che ha costituito, come emerge nella sentenza, la principale finalità della condotta, e non semplicemente un suo risultato accessorio, tanto che il rapporto di parentela venne tenuto nascosto a tutti per emergere solo al termine dell’anno scolastico scrivono i giudici, quando la prestazione era stata portata a compimento. Il ricorso giungeva in Cassazione, che con la sentenza della Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-06-2013) 03-09-2013, n. 36213 lo respingeva.

Se un DSGA disponeva che i distributori di snack rimanessero spenti dalle 8,30 alle 13 non è abuso d’ufficio

All’ imputato veniva contestato di avere, abusando della sua qualità di direttore dei servizi generali e amministrativi dell’Istituto, emanato un ordine con il quale disponeva che i distributori degli snack rimanessero spenti dalle ore 8,30 alle ore 13 e che il distributore del caffè fosse acceso dalle ore 11 alle ore 12, così invadendo le competenze del dirigente scolastico e disattendendo il “principio dell’economicità e dell’utilizzo ottimale delle strutture al fine di ridurre i costi a carico dei convittori”, e così a parere dell’accusa in tal modo recava vantaggio alla ditta xxxx figlio del dipendente xxxx la quale gestiva il bar interno e poteva pertanto godere del monopolio della ristorazione nell’orario antimeridiano (in (OMISSIS)).

L’assunto accusatorio secondo cui l’imputato, esorbitando dai poteri inerenti alla sua qualità di direttore dei servizi generali e amministrativi dell’istituto scolastico e invadendo le competenze proprie del dirigente scolastico che aveva emanato un ordine regolante gli orari di funzionamento degli apparecchi di distruzione automatica di bevande e merendine (al fine di recare un vantaggio alla ditta che gestiva il bar interno) è smentito dalla documentazione in atti, dalla quale in realtà risulta che l’imputato si limitò a recepire la modifica contrattuale avanzata dalla ditta xxxxx, che gestiva i distributori automatici e con la quale legittimamente l’ imputato intratteneva i rapporti commerciali nella sua qualità di direttore dei servizi generali e amministrativi dell’istituto scolastico. Fu dunque solo a seguito della formalizzazione del contratto che si produsse l’effetto giuridico della mutata regolamentazione degli orari di funzionamento dei distributori automatici di bevande e merendine, da ciò derivando che, contrariamente a quanto contestato, l’ imputato non esorbitò dalle sue funzioni come definite dal regolamento scolastico. La Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-06-2014) 31-07-2014, n. 33877 conclude sostenendo che l’imputato va pertanto assolto dal residuo reato di abuso d’ufficio perché il fatto non sussiste, con conseguente annullamento senza rinvio, in parte qua, della sentenza impugnata.

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