Scrutini: la novità per gli alunni che non si avvalgono dell’I.R.C.

Di Lalla
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Aldo Cannas – Un aspetto che non è stato adeguatamente messo in rilievo dai commentatori relativamente allo scrutinio finale per l’ammissione agli Esami di Stato riguarda la novità per gli alunni che non si avvalgono dell’ I.R.C.

Aldo Cannas – Un aspetto che non è stato adeguatamente messo in rilievo dai commentatori relativamente allo scrutinio finale per l’ammissione agli Esami di Stato riguarda la novità per gli alunni che non si avvalgono dell’ I.R.C.

Il dibattito delle scorse settimane si è incentrato sulla decisione del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso del MIUR e della Presidenza del C. d. M. contro la decisione del TAR Lazio 7076/09 che annullava l’OM 30/08 (Istruzioni e modalità per lo svolgimento degli Esami di Stato) nelle parti in cui prevedeva la valutazione della frequenza dell’ora di Religione ai fini dell’attribuzione del Credito scolastico.

La novità che sta passando sotto silenzio riguarda invece le modifiche presenti nell’OM 44 del 5 maggio di quest’anno rispetto alle analoghe OO.MM. degli anni scorsi.

Mentre l’OM 40/09, all’art. 8, c.13, prevedeva che “i docenti di Religione partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del CdC concernenti l’attribuzione del credito scolastico… Analoga posizione compete ai docenti delle attività didattiche formative…”, l’O.M. 44/2010, al c. 12 dell’art. 8, prevede che “i docenti di Religione partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del CdC concernenti l’attribuzione del credito scolastico… (…); il consiglio di classe tiene conto altresì degli elementi conoscitivi forniti preventivamente dal personale docente esterno e dagli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione
cattolica sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto da ciascun alunno”.

Per la prima volta dopo la Revisione degli accordi lateranensi del 1985, quindi (sulla base dell’ art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009) , viene creata una disparità formale (nella sostanza una reale parità non c’è mai stata: vedi la non assegnazione nell’Organico del docente della materia alternativa) tra avvalentisi e non avvalentisi.

Il tutto quindi con forti dubbi di costituzionalità, anche alla luce delle argomentazioni presenti nella decisione ultima del Consiglio di Stato. E soprattutto nell’indifferenza dei commentatori.

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