Scrutini in presenza? Non si possono fare, va segnalato alla Prefettura e all’USR chi viola normativa

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Forse perché ultimamente qualcuno sostiene che il coronavirus non sia più un problema, che sia a detta sua sparito, nelle scuole c’è chi sta forzando la mano in barba alla normativa esistente. Si avvicina il periodo degli scrutini, che non possono iniziare prima della fine dell’anno scolastico, e giungono segnalazioni di convocazioni in presenza. A prescindere dal fatto se sia giusto o non giusto, ciò ad oggi a parere nostro non sembra essere conforme alla normativa vigente.

La normativa

L’articolo 1 del DPCM del 17 maggio 2020 che è in vigore fino al 14 giugno 2020 afferma chiaramente che “sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado”. Non c’è molto da aggiungere. Visto che gli scrutini vengono effettuati da organi collegiali, quali il consiglio di classe, non è possibile, salvo mutamento della normativa, fino al 14 giugno, certamente provvedere a convocare scrutini od organi collegiali in materia.

Il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 riconosce il diritto di garantire le modalita’, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga all’articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009.

L’OM 11 del 16 maggio all’articolo 1 comma 2 afferma chiaramente che “L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale,ai sensi della presente ordinanza, trova il suo fondamento nei princìpi previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le riunioni degli organi collegiali previste dalla presente ordinanza si svolgono, ove necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a distanza”. Bisogna poi tenere conto che le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento degli esami di idoneità di cui alla citata ordinanza come diramate con successive indicazioni, non riguardano le modalità di svolgimento delle riunioni collegiali. Dunque, da ciò si desume chiaramente che fino a quando non muta il quadro normativo ad oggi le riunioni collegiali in presenza non sono presenti e pertanto neanche quelle degli scrutini.

Va segnalato alla Prefettura e all’USR la scuola che viola la normativa

L’articolo 10 del DPCM del 17 maggio afferma “che il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonche’ monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche’, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata”.

Dunque, va segnalata al Prefetto la scuola che non rispetta i precetti di cui alla normativa in materia di contenimento di coronavirus affinché possa valutare la Prefettura le dovute misure da adottare.

Ma va segnalato anche all’USR. Bisogna ricordarsi che il dirigente scolastico ha la responsabilità della salute dei lavoratori, come previsto dall’articolo 2087 del C.C. E come si desume dal CCNL scuola area dirigenti e dal codice di condotta è obbligo del dirigente curare il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, deve favorire la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’amministrazione. Il dirigente deve conformare la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento dell’attività amministrativa nonché quelli di leale collaborazione, di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 del codice civile. E’ evidente che il dirigente che non rispetta queste disposizioni andrà segnalato all’Ufficio dei Provvedimenti disciplinari istituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale, affinché possa, questo ufficio, valutare l’eventuale adozione di provvedimenti disciplinari da adottare.

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