Scrutini, come è composto il consiglio classe: sostituzione docenti, insegnante di potenziamento e “Covid” non partecipano

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Chiusura scuole che sono impegnate nello svolgimento dei relativi scrutini. Ricordiamo  quale deve essere la composizione del consiglio di classe e come procedere all’eventuale sostituzione di docenti e dirigente scolastico.

Scrutini: composizione consiglio di classe

Il Consiglio di classe, riunito ai fini dello scrutinio  intermedio e finale, è un organo collegiale giudicante perfetto. Pertanto è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti, affinché le delibere da assumere siano valide.

Tra i componenti va obbligatoriamente indicato il segretario verbalizzante.

E’ esclusa la componente genitori/alunni (questi ultimi per le scuole secondarie di II grado).

Tutti i componenti hanno il diritto di  voto, compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità.

Docente di potenziamento e docente con contratto “Covid” non partecipano

Ricordiamo che i docenti di potenziamento non partecipano allo scrutinio  ma  forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le attività da loro svolte, senza dunque esprimere un voto autonomo.

Lo stesso dicasi per il docente cosiddetto “Covid” ossia quell’organico aggiuntivo di docenti, nominato per l’anno scolastico 2020/21 per supportare l’organizzazione scolastica durante l’emergenza sanitaria. Naturalmente stiamo parlando di docente Covid che non abbia assunto la titolarità della classe ma che abbia solo svolto sostituzioni o progetti o interventi didattici mirati per un periodo di tempo, o eventualmente affiancato il docente titolare.

Scrutini: sostituzione dirigente scolastico

Il Presidente del consiglio di classe è il dirigente scolastico.

In caso il dirigente non sia presente allo scrutinio, lo stesso va sostituito da un docente che, per l’occasione, assume la veste di presidente:

  •  articolo 5/8 del D.lgs 297/94:

“I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato.”

  • articolo 2/3 del D.lgs. 62/2017 così dispone:

“Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.”

Scrutini: delega per sostituzione dirigente

Il TAR Lazio – Sez. III – bis- Sentenza n. 31634/2010 ha affermato che: “Il dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello stesso Organo collegialeLa delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l’indicazione anche nell’atto di convocazione dell’Organo) e deve essere inserita a verbale”.

Scrutini: incompatibilità presidente-segretario

Il docente, delegato a presiedere lo scrutinio, non può svolgere anche la funzione di segretario. In genere, viene delegato il coordinatore di classe.

Qualora nelle sedute precedenti il coordinatore abbia svolto il ruolo di segretario, non può farlo se delegato come Presidente.

Le due figure, presidente e segretario, infatti, non possono essere le medesime.

Scrutini: sostituzione docenti

Considerato quanto detto sopra, ossia che al consiglio di classe, riunito per lo scrutinio, devono essere presenti tutti i componenti, anche i docenti eventualmente assenti vanno sostituiti.

La sostituzione deve avvenire secondo l’ordine seguente:

  1. con un docente dello stesso consiglio di classe;
  2. con un docente della scuola anche se di materia affine (purché quindi abbia titolo ad insegnare la materia del collega assente);
  3. con un supplente (nominato dalle graduatorie di istituto), nel caso in cui nella scuola non vi sia un docente della stessa materia o comunque avente titolo ad insegnarla (e ovviamente non si può rimandare lo scrutinio).

Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale.

Sono previsti compensi per il docente che sostituisce il collega?

Risposta dell’ARAN

“L’art. 29 del CCNL del 29.11.2007, al comma 3, stabilisce che sono attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale :

  • la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e sue articolazioni fino a 40 ore annue;
  • la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione per un massimo di 40 ore annue;
  • lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

In tale contesto la partecipazione agli scrutini, intermedi e finali, essendo connessa alla funzione docente, risulta essere un’attività dovuta.

Tale attività, pertanto, viene retribuita, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d) del CCNL del 29.11.2007, solo nel caso in cui ecceda le 40 ore annue.

Per quanto riguarda i compensi, occorre fare riferimento alla Tabella 5, allegata al citato CCNL, che ne definisce le relative misure.”

Tale Orientamento ha suscitato molte perplessità e il nostro consulente di normativa scolastica, Paolo Pizzo, è intervenuto spiegando quanto segue.

L’eventuale compenso a cui fa riferimento l’ARAN è in realtà possibile solo per il superamento delle 40 ore previste dall’art.29, comma 3 – lettera a) del CCNL/2007 ovvero per le ore relative ai collegi dei docenti.

Non è infatti possibile, secondo sempre l’art. 88 del CCNL/2007, retribuire eventuali ore che si svolgono in più per quanto riguarda quelle dei consigli di classe.

E comunque gli scrutini non rientrerebbero in nessuna delle 40 ore citate perché appunto attività dovute.

Se è quindi vero che sono attività dovute, e quindi non rientrano nelle 40 ore dei collegi, né tanto meno in quelle dei consigli di classe, è anche vero che sono tali solo se riferite alle proprie classi e non certo per scrutini che si svolgono in classi in cui il docente non presta attività d’insegnamento e quindi valutativa.

Pertanto, per fare chiarezza, è bene puntualizzare che le ore dovute in sostituzione dei colleghi assenti durante gli scrutini dovranno necessariamente essere retribuite quando appunto si sostituisce un collega per uno scrutinio di una classe in cui il docente non insegna alcuna disciplina.

Ciò quindi indipendentemente se si è superato o meno il monte ore delle 40 ore dei collegi o le 40 ore dei consigli di classe che, come detto, non c’entra nulla con le attività di scrutinio.

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