Scrutini finali secondaria primo grado, valutazione e ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato. Scheda di sintesi

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valutazione

Le lezioni stanno ormai per terminare, per cui i consigli di classe si stanno preparando per gli scrutini finali che, a partire dal corrente anno scolastico, sono disciplinati, nel primo ciclo, dalle nuove disposizioni normative del D.lgs. 62/2017 e, per quanto riguarda gli esami di III media, dal DM n. 741/2017. 

Proprio in vista degli scrutini di fine anno ricordiamo sinteticamente le principali novità in materia di valutazione e ammissione alla classe successiva e agli esami di Stato nella scuola secondaria di primo grado:

– la valutazione va effettuata tenendo in considerazione criteri e modalità definiti dal collegio docenti ed inseriti nel PTOF;

– la valutazione di ciascuna disciplina è espressa con voti in decimi indicanti i differenti livelli di apprendimento;

– la valutazione del comportamento è espresso con un giudizio sintetico e si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza;

– la valutazione in decimi è accompagnata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto da ciascun allievo;

– la valutazione è effettuata collegialmente dai docenti del consiglio di classe;

– i docenti di religione cattolica e di attività alternative all’IRC partecipano alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti ed esprimono la medesima tramite un giudizio sintetico riportato su una nota distinta;

– i docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunne partecipano alla valutazione;

– i docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi, finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno;

– I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell’anno scolastico, lo stesso alunno disabile, la valutazione e’ espressa
congiuntamente.

– prima di procedere alla valutazione finale di ciascun alunno si deve verificare la validità dell’anno scolastico, ossia se l’alunno abbia frequentato o meno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe deliberate dal collegio docenti;

– l’alunno è ammesso alla classe successiva e all’esame di Stato, in via generale, anche se presenta una parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline;

– costituisce requisito d’ammissione all’esame la partecipazione alla prova Invalsi svolta nel mese di aprile;

– l’alunno può essere ammesso all’esame anche con un voto di ammissione inferiore a 6/10;

– per gli alunni ammessi con una o più insufficienze la scuola deve prevedere specifiche strategie e attività per migliorare i livelli di apprendimento:

– le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione.

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