Scrutini finali, dirigente scolastico assente. Chi lo sostituisce? Chi e come delegare?

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valutazione

Le novità introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017 hanno suscitato diversi dubbi in merito alla valutazione, all’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato e agli scrutini. 

Rispondendo ad uno dei quesiti più ricorrenti in redazione, riportiamo quanto scritto dal prof. Paolo Pizzo in merito alla presidenza del Consiglio di Classe nell’ambito dello scrutinio finale in caso di assenza del dirigente scolastico e alla conseguente delega da effettuare.

Presidenza Consiglio di classe

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio intermedio e finale, è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

Assenza del dirigente scolastico

In caso di assenza del dirigente, in sede di scrutinio intermedio e finale, lo stesso è sostituito da un delegato.

  • L’art. 77 del R.D. n. 653/1925 (modificato dall’art. 2 del R.D. n. 1929/2049) dispone:

“Alla fine dei due primi trimestri e al termine delle lezioni i consigli di classe si adunano sotto la presidenza del preside o di un suo delegato per l’assegnazione dei voti”.

  • L’art. 5/8 del DLgs 297/94:

“I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato.”

  • L’articolo 2/3 del D.lgs. 62/2017:

“Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.”

La delega è quindi prevista in via ordinaria.

Delega

Il TAR Lazio – Sez. III – bis- Sentenza n. 31634/2010 ha affermato che: “Il dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l’indicazione anche nell’atto di convocazione dell’Organo) e deve essere inserita a verbale”.

Delegato

In molte scuole, in caso di assenza del dirigente scolastico, spesso si fa presiedere il consiglio di classe – in sede di scrutinio finale – ad uno dei due collaboratori non facenti parte del consiglio di classe medesimo e magari anche di un ordine di scuola diverso (per esempio far presiedere al collaboratore della primaria gli scrutini del I grado solo perché è il primo collaboratore del dirigente).

In questi casi un elemento “estraneo” al consiglio di classe può determinare l’invalidità della seduta e delle deliberazioni assunte. Pertanto, tale pratica andrebbe evitata e la delega a presiedere deve avvenire solo in seno allo stesso consiglio di classe con l’assegnazione della presidenza ad un docente dello stesso consiglio di classe (di solito è il coordinatore di classe).

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