Scrutini ed esami, cosa va pubblicato e cosa no

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Si avvicinano gli scrutini e nelle scuole ci si chiede, come ogni anno, quali dati vanno pubblicati e quali no.

Garante

Una risposta ai dubbi dei docenti giunge dal Vademecum “La Scuola a prova di privacy”, pubblicato dal Garante per la protezione dei dati personali.

Nel vademecum, nel paragrafo dedicato a “Voti ed esami”, leggiamo:

Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni
sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
È necessario però che, nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei
tabelloni, l’istituto scolastico eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti. Il riferimento alle  “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.

Cosa va pubblicato e cosa no

I risultati degli scrutini e degli esami, alla luce di quanto sopra riportato, sono pubblici, per cui i voti vanno pubblicati, senza fornire informazioni, anche in maniera indiretta, relative alle condizioni di salute degli studenti. Così, ad esempio, non va inserito nei Tabelloni alcun riferimento alle prove differenziate sostenute dagli studenti disabili o con DSA.

Il vademecum 

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