Scatti di anzianità maturati con supplenze e servizio preruolo per intero nella ricostruzione di carriera: sì della Cassazione. Intervista all’Avv. Miceli

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Intervista di Vincenzo Brancatisano all’Avv. Walter Miceli del Foro di Palermo sulla sentenza della Cassazione sulla reiterazione dei contratti a termine, sui risarcimenti, ricostruzione di carriera, nonchè prospettive per i docenti della II fascia delle graduatorie di istituto e per il personale ATA.

La sentenza della Cassazione è una doccia fredda per i lavoratori della Scuola?

Non è una buona sentenza, contiene molti errori e grossolani strafalcioni giuridici, destinati ad essere corretti dalla Corte di Giustizia Europea. Ma la doccia fredda, intanto, è per il Ministero della Pubblica Istruzione. La Corte di Cassazione, infatti, ha definitivamente riconosciuto il principio della piena equiparazione del trattamento economico tra i docenti precari e i docenti di ruolo. Ciò significa che tutti gli insegnanti, anche quelli nel frattempo assunti a tempo indeterminato, potranno agire in giudizio per ottenere il pagamento degli scatti di anzianità maturati e non percepiti durante il periodo di precariato, oltre alla integrale valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera. In poche parole, ogni docente precario o assunto a tempo indeterminato dopo un periodo di precariato ha un credito immediatamente esigibile nei confronti dello Stato che, in alcuni casi, può raggiungere la cifra di 10.000 euro. E mi stupirei molto se tutti gli insegnati ancora precari o con una storia di precariato alle spalle, ma anche gli ATA (ai quali si applicano gli stessi principi), non agissero subito in Tribunale per pretendere il pagamento di queste somme illegittimamente non versate dal MIUR.

Ma veniamo agli aspetti più controversi della sentenza. Anzitutto la Cassazione sostiene che l’abuso c’è stato solo per le supplenze in organico di diritto, cioè quelle stipulate con termine fino al 31 agosto, protratte per oltre 36 mesi.

È vero, tuttavia, secondo la Cassazione, anche le supplenze su organico di fatto, con termine al 30 giugno, sono illegittime se reiteratamente stipulate oltre la soglia temporale dei 36 mesi per la stessa classe di concorso e nello stesso Istituto. In parole povere, se per esempio un docente ha lavorato per 4 anni in uno stesso Istituto scolastico (anche non continuativamente) per la stessa disciplina, può dimostrare l’abuso commesso ai suoi danni anche se i 4 contratti sono stati stipulati con termine fino al 30 di giugno. E anche questa non è una bella notizia per il Ministero della Pubblica Istruzione.

Parliamo delle conseguenze sanzionatorie dell’abuso. Per i docenti già assunti a tempo indeterminato non vi sarà alcun risarcimento?

Sì, è così, secondo la Cassazione l’assunzione a tempo indeterminato rappresenterebbe una sorta di colpo di spugna sugli illeciti commessi dal Ministero della Pubblica Istruzione. Dunque, per chi ha un contratto a tempo indeterminato nessun risarcimento anche se la stabilizzazione è arrivata dopo 10 anni di precariato. Dicevo nessun risarcimento, a meno che – sempre secondo la Cassazione – il docente già assunto non riesca a provare in concreto un danno derivante dal ritardo nel conseguimento dell’immissione in ruolo. Ma si tratta di una prova impossibile da fornire: come si fa a provare in concreto la sofferenza derivante dall’incertezza di chi ha vissuto per molti anni in condizione di permanente precariato? Come può trovare ingresso in Tribunale lo scandalo delle vite rinviate, l’impossibilità di formulare progetti riguardo al proprio futuro? Questa è, dunque, la prima conclusione raggiunta dalla Cassazione destinata a cadere alla luce della giurisprudenza comunitaria. L’ordinanza Papalia della Corte di Giustizia Europea, infatti, aveva stabilito che il diritto al risarcimento non può essere subordinato all’obbligo, gravante sul lavoratore, di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, se detto obbligo ha come effetto di rendere praticamente impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione. I giudici nazionali sono obbligati a seguire le interpretazioni offerte dalla Corte di Giustizia; la sentenza della Cassazione, su questo aspetto dell’onere della prova del danno derivante dal ritardo nel conseguimento dell’immissione in ruolo, dunque, potrebbe non trovare seguito presso i Giudici di merito.

E i docenti inseriti nelle graduatorie d’istituto e, dunque, ancora precari perché esclusi dal piano di stabilizzazione, cosa devono aspettarsi dopo la sentenza della Cassazione?

Voglio subito precisare che in Cassazione sono approdati i vecchi processi dei docenti già assunti a tempo indeterminato, e dunque la sentenza che stiamo commentando non si è ancora pronunciata sulla condizione dei docenti inseriti nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto. I legali dell’Anief nei prossimi giorni depositeranno centinaia di ricorsi per far sollevare dai Tribunali del Lavoro la questione di legittimità costituzionale della legge 107 nella parte in cui essa esclude dal piano di stabilizzazione proprio i docenti inseriti nelle graduatorie d’istituto con oltre 36 mesi di servizio alle dipendenze del MIUR. Se, infatti, per la Cassazione la stabilizzazione rappresenta la sanzione più corretta per risarcire i docenti precari, non si vede perché questa sanzione non debba essere applicata anche agli insegnati non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. Io sono convinto che, prima o poi, troveremo un giudice che solleverà questione di legittimità costituzionale su questa macroscopica iniquità della legge 107.

Infine una riflessione sugli ATA non stabilizzati, secondo la Cassazione essi potrebbero aspirare solo ad un risarcimento del danno non superiore alle 12 mensilità.

Questo è uno dei punti più deludenti della sentenza. Ma, per fortuna, ancora una volta la Cassazione sarà presto smentita dalla Corte di Giustizia Europea e dalla stessa Corte Costituzionale. I colleghi Sergio Galleano e Vincenzo De Michele, infatti, hanno ottenuto due importanti ordinanze destinate a travolgere le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione. Con la prima ordinanza, ottenuta dall’avvocato Galleano, infatti, il Tribunale di Trapani ha sottoposto alla Corte di Giustizia Europea la questione della inadeguatezza dell’indennizzo previsto dall’art.32, comma 5, della legge n.183/2010 (appunto le 12 mensilità) come misura sanzionatoria dell’abuso commesso ai danni dei lavoratori precari alle dipendenze della Pubblica Amministrazione. Siamo convinti che la Corte di Giustizia dirà che non si possono equiparare, sul piano dell’efficacia sanzionatoria, da un lato la stabilizzazione riservata ai docenti inseriti nelle GAE e, dall’altro, il misero indennizzo previsto per gli ATA. L’avvocato Enzo De Michele, inoltre, ha ottenuto dal Tribunale di Foggia un altrettanto importante ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale della norma che impedisce di applicare, nel caso dei lavoratori della sanità, la sanzione della stabilizzazione del rapporto di lavoro per effetto del superamento dei 36 mesi di servizio. E anche su questo aspetto la sentenza della Cassazione potrebbe diventare ben presto un reperto di archeologia giuridica, soprattutto perché essa ha applicato conclusioni già ritenute insoddisfacenti dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia europea.

Insomma, la sentenza della Cassazione è o non è una doccia fredda per i lavoratori della Scuola.

La sentenza della Cassazione è un’altra tappa di un lungo percorso di tutela giudiziaria iniziato da Anief nel lontano 2010. Con questa sentenza è stato definitivamente riconosciuto il principio della parità del trattamento economico tra i lavoratori precari e i quelli di ruolo. Su questo aspetto, dunque, ogni insegnante e ogni ATA potrà andare subito all’incasso con un’azione giudiziaria dagli esiti ormai scontati.
Quanto alla stabilizzazione, intanto vorrei ricordare che, per effetto della sentenza Mascolo della CGUE, il Governo ha dovuto varare un primo piano di stabilizzazione per oltre 100.000 precari. Il successo, però, sarà pieno solo quando i Giudici constateranno che dal piano di stabilizzazione non potevano essere esclusi gli insegnanti inseriti nelle graduatorie d’istituto e gli ATA. Su questo obiettivo la rete dei legali Anief, anche grazie al sostegno dei colleghi esperti di diritto comunitario Enzo De Michele e Sergio Galleano, sa di poter contare su una magistratura nazionale che non si lascerà intimidire di fronte alla coazione a ripetere gli stessi errori manifestata dalla Cassazione con la sentenza oggi commentata.

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