Scaduta validità comitato valutazione. Validità prorogata? E le linee guida?

WhatsApp
Telegram

Come è noto l’articolo 129 comma 2 della legge 107 del 2015 afferma che il comitato di valutazione  ha durata di tre anni scolastici, è presieduto  dal dirigente scolastico ed è costituito dai tre componenti

I componenti in questione sono:  a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;  b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti  e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo  di  istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Dunque le scuole dovranno adoperarsi quanto prima per procedere all’elezione per la costituzione del nuovo comitato di valutazione di cui alla legge 107 del 2015. Così come gli uffici ministeriali dovranno attivarsi,nella fase iniziale dell’anno scolastico per avviare le procedure di scelta e designazione dei componenti esterni.

Quello che si domanda è se nel frattempo, lo stesso comitato, potrà continuare ad avere funzione operativa o meno, stante la sua scadenza temporale.

Proroga validità comitato valutazione fino a nuova elezione

Potrebbe soccorrere quanto previsto ad esempio dall’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215  “Il consiglio di circolo o di istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all’insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità, sono nel frattempo surrogati.” Principio applicabile anche all’organo elettivo del comitato di valutazione?

Organo perfetto o meno?

Ricordiamo che il MIUR in una sua FAQ così si pronunciava: Quando si può ritenere che il Comitato è validamente costituito?

E questa la risposta: Una norma di carattere generale sulla costituzione degli organi collegiali (art. 37 del Testo Unico) prevede che l’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Ciò vale, ad esempio, se il Consiglio d’Istituto o il Collegio dei docenti non provvede volontariamente alla scelta dei componenti di sua spettanza.
Ricordiamo però ad esempio che il TAR Lazio nel 2010 con sentenza 31634 affermava: “Nell’attività valutativa opera come un Collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici”.

Funzioni Comitato

Il comitato  individua  i  criteri  per  la  valorizzazione  dei docenti sulla base:  a)  della  qualità dell’insegnamento  e   del   contributo   al miglioramento  dell’istituzione  scolastica,  nonchè  del successo formativo e scolastico degli studenti;  b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti  in relazione  al  potenziamento  delle  competenze   degli   alunni   e dell’innovazione didattica   e  metodologica, nonchè della collaborazione alla ricerca didattica,  alla  documentazione e  alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.   Il comitato esprime altresì il proprio parere  sul  superamento del periodo di formazione e di prova  per  il  personale  docente  ed educativo.  Ricordiamo che al comitato può essere chiesta dal personale docente la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all’ultimo triennio così come può rivolgersi il dipendente che  abbia mantenuto condotta meritevole, per  chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione disciplinare subita, esclusa ogni efficacia retroattiva, producendo una specifica istanza di “riabilitazione”

Scaduto il triennio dovrebbero predisporsi le linee guida

Al termine  del  triennio  2016-2018, gli  uffici  scolastici regionali inviano al Ministero  dell’istruzione,  dell’universita’  e della ricerca una relazione sui criteri  adottati  dalle  istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito  dei  docenti  ai  sensi dell’articolo 11 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297, come  sostituito  dal  comma  129  del  presente articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un  apposito  Comitato tecnico   scientifico   nominato dal   Ministro    dell’istruzione, dell’universita’ e della  ricerca,  previo  confronto  con  le  parti sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee  guida per la valutazione del merito dei docenti a livello  nazionale.  Tali linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sulla  base  delle evidenze  che  emergono dalle  relazioni  degli  uffici   scolastici regionali. Ai componenti del  Comitato  non  spetta  alcun compenso, indennita’, gettone di  presenza,  rimborso  di  spese  o  emolumento comunque denominato.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri