Scaduta validità comitato valutazione. Validità prorogata? E le linee guida?
Come è noto l’articolo 129 comma 2 della legge 107 del 2015 afferma che il comitato di valutazione ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai tre componenti
I componenti in questione sono: a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
Dunque le scuole dovranno adoperarsi quanto prima per procedere all’elezione per la costituzione del nuovo comitato di valutazione di cui alla legge 107 del 2015. Così come gli uffici ministeriali dovranno attivarsi,nella fase iniziale dell’anno scolastico per avviare le procedure di scelta e designazione dei componenti esterni.
Quello che si domanda è se nel frattempo, lo stesso comitato, potrà continuare ad avere funzione operativa o meno, stante la sua scadenza temporale.
Proroga validità comitato valutazione fino a nuova elezione
Potrebbe soccorrere quanto previsto ad esempio dall’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 “Il consiglio di circolo o di istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all’insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità, sono nel frattempo surrogati.” Principio applicabile anche all’organo elettivo del comitato di valutazione?
Organo perfetto o meno?
Ricordiamo che il MIUR in una sua FAQ così si pronunciava: Quando si può ritenere che il Comitato è validamente costituito?
E questa la risposta: Una norma di carattere generale sulla costituzione degli organi collegiali (art. 37 del Testo Unico) prevede che l’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Ciò vale, ad esempio, se il Consiglio d’Istituto o il Collegio dei docenti non provvede volontariamente alla scelta dei componenti di sua spettanza.
Ricordiamo però ad esempio che il TAR Lazio nel 2010 con sentenza 31634 affermava: “Nell’attività valutativa opera come un Collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici”.
Funzioni Comitato
Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonchè del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonchè della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Ricordiamo che al comitato può essere chiesta dal personale docente la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all’ultimo triennio così come può rivolgersi il dipendente che abbia mantenuto condotta meritevole, per chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione disciplinare subita, esclusa ogni efficacia retroattiva, producendo una specifica istanza di “riabilitazione”
Scaduto il triennio dovrebbero predisporsi le linee guida
Al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti ai sensi dell’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sulla base delle evidenze che emergono dalle relazioni degli uffici scolastici regionali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennita’, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.