Scadenza vaccini, Genitori No Obbligo Lazio: nelle scuole si rischia discriminazione per cattiva interpretazione della legge

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Gentile Redazione, a scriverle questa lettera è il gruppo dei “Genitori No Obbligo Lazio”, un movimento composto da circa 10.000 aderenti e più di 3.000 attivisti, che dopo l’approvazione della Legge 119/2017, detta “legge Lorenzin” sull’obbligo vaccinale, si è formato spontaneamente al solo scopo di tutelare i propridiritti e quelli dei propri figli.

Vogliamo manifestare le nostre preoccupazioni dovute a una scorretta interpretazione della legge – in particolare riguardo alla scadenza del 10 marzo – da parte delle Istituzioni Scolastiche e delle Aziende Sanitarie Locali, a loro volta, con molta probabilità, gettate in una situazione di caos procedurale che sta causando molti disagi alle famiglie di minori in regola con quanto riportato nel testo della Legge 119/2017: parliamo di minacce di espulsioni, di diniego di accesso alle strutture scolastiche per la fascia 0-6, di discriminazione sociale, di violazione della privacy e, in alcuni casi, di espulsioni vere e proprie per le quali le famiglie sono state costrette ad intraprendere le vie legali.

Vogliamo anche rivolgere un appello a tutti i dirigenti amministrativi di Regioni, Comuni e scuole affinché venga applicata la Legge in quanto tale al fine di rispettare il diritto dei minori di proseguire l’anno scolastico così come previsto dalla Legge stessa.

Il caos è stato generato, a parere nostro, dall’emissione di una serie di circolari separate e congiunte del MIUR e del Ministero della Salute, non coordinate tra loro, e che, in alcuni punti,pretendono addirittura di modificare il dettato normativo stesso.

Intanto ci preme ricordare che nessuna nota, circolare o lettera può avere valore prescrittivo nel sistema delle fonti normative italiane e che per la giurisprudenza:

Le circolari amministrative… non sono vincolanti per i soggetti estranei all’amministrazione, mentre per gli organi destinatari sono vincolanti solo se legittime.” (Così Consiglio di Stato 4859/2012; C.d.S. 112/98; Tar Lazio Roma 5201/12;Tar Lazio Roma 4388/11; Tar Puglia Bari 428/09)

Fatta chiarezza sul valore normativo delle circolari, prendiamo ad esempio la circolare congiunta che il M.I.U.R. e il Ministero della Salute hanno emanato lo scorso 27 febbraio 2018, attraverso la quale i due Ministeri introducono di fatto nuove procedure per gli adempimenti degli obblighi vaccinali non previste dalla Legge 119/2017 dal momento che si fa richiesta ai genitori di minori non in regola con le 10 vaccinazioni di “dare prova, con documentazione rilasciata dalla Azienda sanitaria locale,di aver presentato alla medesima Azienda richiesta di effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata successivamente alla suddetta data (il 10 marzo 2018, ndr)” e che tale documentazione costituisce“requisito per continuare a frequentare fino alla fine dell’anno scolastico o del calendario annuale, i servizi educativi per l’infanzia e le scuole per l’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie”.

Questa procedura, ripetiamo, non è contenuta nella legge e in quanto tale è da considerarsi illegittima e del tutto discriminatoria nei confronti di tutti coloro che hanno rispettato quanto dettato dalla legge presentando idonea documentazione al 10 settembre 2017.

È doveroso per noi chiarire che la Legge 119/2017, riguardo al termine del 10 marzo 2018, non prevede in nessun punto un rischio di esclusione per coloro che, non avendo effettuato in tutto o in parte le vaccinazioni rese obbligatorie, presentavano entro il 10 settembre, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 1, la formale richiesta di vaccinazione all’Azienda sanitaria locale.

La Legge 119/2017, per ciò che riguarda gli adempimenti vaccinali necessari per l’accesso ai servizi educativi per l’infanzia, all’art. 3 comma 1 prevede infatti che:

I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, sono tenuti all’atto di iscrizione del minore 0-16 anni e del minore straniero non accompagnato a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari:

la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, indicate all’articolo 1 commi 1 e 1 bis, ovvero l’esonero, l’omissione e/oil differimento delle stesse in relazione a quanto previsto all’art. 1 commi 2 e 3;

o la presentazione di formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all’età entro la fine dell’anno scolastico, o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale a seconda dell’età;”

Lo stesso articolo prevede inoltre che:

la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno.

All’art. 5 leggiamo le seguenti disposizioni transitorie e finali:

Per l’anno scolastico 2017/2018 e per il calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale 2017/2018, la documentazione di cui all’art. 3 comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre 2017 presso i servizi educativi e le scuole per l’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale.

La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.

La scadenza del 10 marzo 2018 è pertanto prevista solo per coloro che essendo in regola con le vaccinazioni alla data del 10 settembre 2017 (termine di presentazione previsto la fascia 0-6) ma non disponendo della relativa documentazione comprovante le vaccinazioni, consegnavano agli istituti scolastici la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del d.p.r. 445/2000.

Per tutti coloro che invece presentavano, entro il 10 settembre 2017,copia della formale richiesta di vaccinazione, non resta che attendere che la ASL territorialmente competente comunichi loro la data dell’appuntamento richiesto ed esegua

…le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all’età, entro la fine dell’anno scolastico, o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale” (art. 3 comma 1 legge 119/2017).

Tale quadro normativo non subisce alterazioni neppure con l’introduzionedell’Art.18 Ter L. 172/2017 nella Legge di Bilancio.

Con l’art. 18 ter L. 172/2017 si introducono “misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l’iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie” che, al comma 1 prevede:

Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all’art. 3 bis commi da 1 a 4, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 119, sono applicabili a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 e dall’inizio del calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

  1. Nelle medesime regioni e province autonome, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili già per l’anno scolastico e il calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10.3.2018.

È chiaro, pertanto, che l’Art.18 Ter L. 172/2017, a cui fa riferimento la circolare congiunta del 27 febbraio 2018, NON introduce alcun obbligo di completare le vaccinazioni entro il 10 marzo 2018, dal momento che, come già citato, l’art. 3 co.1 della L 119/2017 prevede che l’Azienda sanitaria locale “eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all’età entro la fine dell’anno scolastico, o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi perl’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale a seconda dell’età”.

Vogliamo inoltre ricordare che il diritto alla continuità scolastica dei minori appartenenti alla fascia 0-6 è sancito dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65  (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107) che all’art. 1 co.3 recita:

Il Sistema integrato di educazione e di istruzione:

a) promuove la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di progettazione,dico ordinamento e di formazione comuni; (…)

b) concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorisce l’inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un’adeguata organizzazione degli spazi e delle attività; (…)

d) rispetta e accoglie le diversità ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana.

Rinnoviamo pertanto il nostro appello a tutti i dirigenti amministrativi di Regioni, Comuni e scuole affinché non accettino di partecipare o avallare tali tentativi di discriminazione e di violenza, rispettando invece il dettato della legge 119/2017.

I Genitori del No Obbligo Lazio

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