Scadenza permessi diritto allo studio, anche per supplenze brevi e fino all’avente diritto. Chiarimenti sui 24 CFU

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Scade oggi, a livello nazionale, la domanda per i permessi per diritto allo studio. A livello regionale però le scadenze possono essere diverse, anche in relazione alla domanda di permesso per la frequenza dei 24 CFU richiesti per il concorso docenti 2018.

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A livello regionale possono però essere state stabilite date diverse (ad es. in Toscana la data viene annualmente anticipa e sono già in pubblicazione le graduatorie provvisorie).

Bisogna poi considerare che in alcune regioni fino al 31 dicembre 2017 è possibile usufruire di un tot di ore per la frequenza del TFA specializzazione sostegno a.a. 2016/17.

E ancora, alcune regioni hanno integrato i propri contratti con indicazioni specifiche per i corsi volti al conseguimento dei 24 CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche. Permessi diritto allo studio anche per i 24 CFU, domanda scade il 15 novembre. Aggiornato Lazio

Per quanto riguarda la richiesta di permessi per diritto allo studio per le supplenze brevi o per le supplenze fino all’avente diritto, bisogna fare riferimento ai singoli contratti regionali. Alcuni infatti lo escludono a priori, altri invece prevedono questa possibilità. Puoi leggere qui i contratti regionali

I contratti regionali indicano inoltre fino a quale data e con quali modalità è possibile presentare domanda in caso di contratto stipulato dopo il 15 novembre.

L’USR Lombardia, ad es.. ha diramato questi chiarimenti:

Oltre ai titolari di supplenze brevi e temporanee saranno trattati:

1) I destinatari di contratti stipulati fino all’avente diritto, sulla base della tipologia della nomina e non in base alla natura del posto occupato;
2) I docenti nominati fino all’avente titolo che nel frattempo siano diventati titolari di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche;

3) I docenti in attesa di essere ammessi a corsi per i quali possano esercitare il diritto allo studio.

I docenti in attesa dell’attivazione dei corsi per il conseguimento dei 24 CFU, necessari per l’ammissione alle nuove procedure concorsuali, saranno collocati nell’ordine di priorità di cui all’art. 7, punto 2), del CIR sopra citato ed assimilati ai destinatari di corsi di qualificazione professionale, di abilitazione e di specializzazione.

La nota

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