Sanzioni disciplinari alunni: comportamenti sanzionabili devono essere chiari in regolamento d’istituto

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Nota n. 5074 del 9 marzo 2020 dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche riguardante le sanzioni disciplinari nei confronti degli alunni.

La nota in particolare ricorda, per evitare inutili contenziosi, le disposizioni stabilite dall’art. 4 dello “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” (DPR 249/98 come modificato dal DPR 235/07):

  • (co. 3): lo studente “deve essere invitato ad esporre le proprie ragioni”, ovvero lo studente deve essere ascoltato dall’organo competente a decidere sull’irrogazione della sanzione;
  • (co. 5) “Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire [le sanzioni] in attività in favore della comunità scolastica”, quindi ogni regolamento di istituto deve prevedere le modalità di tale conversione e poi sarà l’alunno a decidere se accettarla. Nei soli casi di cui al comma 9-bis si può ritenere non applicabile la procedura in questione, in quanto la norma stessa condiziona l’applicazione della sanzione ivi prevista all’impossibilità di “reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”;
  • (co. 6) “Le sanzioni (…) che comportano allontanamento dalla comunità scolastica [non superiore a quindici giorni] sono adottate dal consiglio di classe”. La nota Miur n. 3602 del 4.7.2008 chiarisce che “tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia
    parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi)“.

La nota sopraddetta sottolinea l’importanza di definire in maniera sufficientemente chiara all’interno del regolamento di istituto le tipologie di comportamenti sanzionabili, associando a ciascun comportamento una specifica sanzione sulla base dei principi di proporzionalità e gradualità delineati dall’art. 4.5 dello Statuto e secondo le indicazioni della nota Miur sopra citata. Quest’ultima ricorda inoltre che “la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto”: sarà la scuola a valutare.

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