Sanzione disciplinare docenti: l’accesso agli atti va consentito

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Con la sentenza numero 611 del 2016 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia si pronuncia a favore della ricorrente, una docente di religione cattolica, cui è stato impedito l’accesso agli atti da cui è derivata la sanzione disciplinare di cui è stata oggetto.

Con la sentenza numero 611 del 2016 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia si pronuncia a favore della ricorrente, una docente di religione cattolica, cui è stato impedito l’accesso agli atti da cui è derivata la sanzione disciplinare di cui è stata oggetto.

Come è possibile evincere dalla sentenza pubblicata da dirittoscolastico.it, la docente ha presentato ricorso per chiedere l’annullamento della nota con cui le hanno rigettato le istanze di accesso agli atti riguardanti la sanzione disciplinare a suo carico.

La docente espone di aver avuto una sanzione  disciplinare da parte dell’istituto per cui lavora per essersi allontanata dalla scuola cui prestava servizio venendo meno agli obblighi di sorveglianza senza aver impugnato il provvedimento. La ricorrente, però, nella sua memoria difensiva aveva indicato a sua difesa due testimoni che non hanno confermanto la sua presenza durante il primo intervallo del giorno in oggetto.




La docente, a questo punto, ha presentato istanza per poter avere accesso alla documentazione utilizzata come prova nel procedimento disciplinare che si è concluso con la sanzione e di avere accesso alle comunicazioni inviate dall’Istituto alla Diocesi contenenti considerazioni sulla sua persona.

La Dirigente scolasitca, però,non accoglieva le istanze perchè nella richiesta non era stata espressa la motivazione della richiesta. Proprio contro la decisione della Dirigente la docente ha presentato ricorso. Secondo i giudici l’oggetto delle istanze rende palese l’interesse della ricorrente che è da intendersi come “diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. Dalla normativa, quindi, non è prevista la motivazione per accedere alla documentazione e non appare necessario, quindi, che la docente l’avesse fornita o meno. Proprio per questo motivo, e perchè l’accesso agli atti da parte della docente  ha una finalità “diretta, concreta, attuale e non meramente emulativa o potenziale”.  Il ricorso della docente è stato, quindi, accolto e i giudici hanno ordinato all’Amministrazione scolastica di concedere l’accesso agli atti richiesti dalla ricorrente entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza.

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