Salvaprecari, i motivi di esclusione

Di Lalla
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Lalla – In pubblicazione in questi giorni le graduatorie provvisorie per il salvaprecari 2011/12. Stringati i tempi per i reclami, da martedì 6 dicembre le graduatorie definitive. Analizziamo quali sono stati i casi più comuni di esclusione e in quali di essi è necessario produrre reclamo.

Lalla – In pubblicazione in questi giorni le graduatorie provvisorie per il salvaprecari 2011/12. Stringati i tempi per i reclami, da martedì 6 dicembre le graduatorie definitive. Analizziamo quali sono stati i casi più comuni di esclusione e in quali di essi è necessario produrre reclamo.

1) presenza di un contratto ad orario intero fino al 30 giugno

In questo caso l’esclusione è corretta. Il personale che ha già un contratto al 30 giugno per orario completo, non può comparire negli elenchi del salvaprecari, destinati a chi non ha ricevuto lo stesso contratto di uno degli anni 2008/2011.

L’esclusione è corretta anche se il contratto è stato acquisito dopo la presentazione della domanda per l’inserimento nel salvaprecari (alcuni Ambiti territoriali hanno già fatto sapere che rivedranno gli elenchi per depennare coloro che nel frattempo hanno ricevuto un incarico, altri molto probabilmente non lo faranno). In questo caso comunque la presenza nel salvaprecari non avrà valore.

L’esclusione è altresì corretta se il contratto è stato stipulato per classe di concorso diversa rispetto a quella che ha dato accesso al salvaprecari. Il punteggio infatti in questo caso non è determinato dalla presenza nel salvaprecari (che risulterebbe illegittima), ma dalla necessità di dare opportunità anche a chi non ha presentato domanda per il salvaprecari perchè già impegnato in altra classe di concorso di avere il punteggio pieno, e che sarà regolato all’atto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento

Esclusa dal salvaprecari perchè ho contratto fino al 30 giugno, ma è su altra classe di concorso

2) presenza di un contratto a tempo indeterminato

A meno di situazioni limite (difficilmente un docente immesso in ruolo avrà presentato domanda), questa situazione si è invece verificata per i docenti immessi in ruolo successivamente alla scadenza di presentazione della domanda per l’inserimento nel salvaprecari. In questo caso la nomina ha effetto giuridico dal 1° settembre 2011, ma economico dal 1° settembre 2012.

Questo ci induce a dire che in questo caso bisognerebbe mantenere il docente nelle graduatorie degli elenchi prioritari, la sua presenza infatti non è legata al punteggio (che di fatti non gli interessa più), ma non è venuta meno il diritto alla priorità nell’assegnazione di una supplenza, non avendo riscontro economico dalla nomina in ruolo.

Trattandosi di una situazione non esistente nella normativa (il ministero non ha pensato al possibile caso) sarebbe necessario un intervento specifico

Si può essere contemporaneamente in ruolo e nel salvaprecari?

3) contratto da Graduatoria ad esaurimento, ma mancanza del requisito dei 180 giorni di servizio nell’anno scolastico considerato

A volte i contratti da GaE vengono stipulati ben oltre l’inizio delle attività didattiche, sia per le inefficienze del sistema burocratico legato al sistema di convocazione, sia perchè alcuni posti si liberano nel corso dell’anno scolastico e se risultano vacanti entro il 31 dicembre, vanno assegnati dalle Graduatorie ad esaurimento.

Può quindi verificarsi che pur essendo un contratto da GaE non abbia il requisito dei 180 giorni. In realtà il decreto pone i requisiti di accesso in alternativa:

"Tale personale deve aver conseguito, nell’anno scolastico 2010/2011,o nel triennio 2008/11 nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, o, attraverso le graduatorie d’istituto una supplenza di almeno 180 giorni in un’unica istituzione scolastica –anche tramite proroghe o conferme contrattuali- per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie ad esaurimento"

Anche se di solito è implicito che il contratto da GaE abbia i 180 giorni di servizio, evidentemente ci sono casi in cui questo non si verifica, ma non per questo è possibile l’esclusione da SP

Incredibile esclusione salvaprecari per 180 giorni GaE

4) Rinuncia a nomina annuale per orario intero

In questo caso l’esclusione è corretta. Il salvaprecari serve per il personale che è non riuscito ad avere l’incarico a causa dei tagli, non per chi rinuncia all’incarico per motivi personali.

Esclusa dal salvaprecari per rinuncia a nomina annuale

5) Mancata inclusione nelle graduatorie ad esaurimento

L’esclusione è corretta. Il salvaprecari è destinato solo al personale abilitato e presente nelle graduatorie ad esaurimento (questo significa che non può essere accettata la domanda del docente incluso nella II fascia delle graduatorie di istituto)

6) Elenchi prioritari a Roma

Alcuni colleghi denunciano la presenza, negli elenchi prioritari di Roma, di personale che ha rinunciato alla nomina

Irregolarità elenchi prioritari Roma

Roma, irregolarità formazione elenchi prioritari

7) Elenchi prioritari ad Enna

Anche ad Enna vengono denunciate delle irregolarità

Per il CSA di Enna il salvaprecari è diverso dal resto d’Italia?

Il modello di reclamo

FAQ su assegnazione Supplenze Salvaprecari

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