RSU che chiede elenco compensi da Fondo di istituto, viola la privacy? Pareri contrastanti tra ARAN e Sindacati

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red – Da mesi seguiamo la diatriba tra ARAN e Sindacati circa l’opportunità di rendere pubblici i nominativi che percepiscono i compensi dal Fondo d’Istituto. Secondo la prima, il Dirigente può consegnare solo elenchi separati di nomi e compensi, i secondi affermano il contrario.

red – Da mesi seguiamo la diatriba tra ARAN e Sindacati circa l’opportunità di rendere pubblici i nominativi che percepiscono i compensi dal Fondo d’Istituto. Secondo la prima, il Dirigente può consegnare solo elenchi separati di nomi e compensi, i secondi affermano il contrario.

Recita la nota Aran: "A parere di questa Agenzia il Dirigente Scolastico, il Dirigente Scolastico al fine di fornire un prospetto riassuntivo alle RSU nel rispetto dell’autonomia negoziale e nel quadro delle relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, dovrebbe da un lato pubblicare i nominativi ai sensi del citato art.6 comma 2 del CCNL e dall’altro pubblicare l’importo complessivo dei compensi accessori distinti per voce e tipologia". Quindi, non collegando i nominativi ai rispettivi compensi.

A supporto di tale tesi viene citato il provvedimento 431/2012 del Garante della Privacy, secondo il quale la pubblicazione violerebbe il codice dei dati personali, d.l. n. 196/2003 (provvedimento che riguarda Il Ministero della Giustizia)

A ciò si aggiunge anche il punto 5.2 – Rapporti con le organizzazioni sindacali: "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" – delibera n. 23 del 14 giugno 2007 (G.U. 13 luglio 2007, n. 161), che così recita:

(5.2, Rapporti con le organizzazioni sindacali)
"Sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi, i criteri generali e le modalità inerenti a determinati profili in materia di gestione del rapporto di lavoro sono oggetto di specifici diritti di informazione sindacale preventiva o successiva.
Ad esclusione dei casi in cui il contratto collettivo applicabile preveda espressamente che l’informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale per verificare la corretta attuazione di taluni atti organizzativi (19), l’amministrazione può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici o aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili). É il caso, ad esempio, delle informazioni inerenti ai sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti, alla ripartizione delle ore di straordinario e alle relative prestazioni, nonché all’erogazione dei trattamenti accessori."

Su questo punto è intervenuta la FLCGIL che ha fatto notare che "se è vero che il Garante afferma come principio generale che: ‘al sindacato vanno forniti sempre dati numerici aggregati e non anche riferibili ad uno o più lavoratori individuali’, ma poi in premessa nelle stesse linee guida si dice chiaramente: ‘ad esclusione dei casi in cui il contratto collettivo applicabile prevede espressamente che l’informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale per verificare la corretta attuazione di taluni atti organizzativi".

L’articolo del Contratto Collettivo Nazionale in questione è il 6 e riguarda le "Relazioni a Livello di Istituzione Scolastica"

Quindi, secondo la FLCGIL, "nella scuola, non solo è legittima (anzi, dovuta) la consegna dell’elenco nominativo di chi è impegnato nelle diverse attività (cosa tra l’altro dovuta nella pubblicazione addirittura sul sito della scuola del POF e quindi dell’elenco delle attività e di "chi fa che cosa"), ma anche dei compensi individuali. Questo perché all’art. 6 è esplicitamente prevista, come informazione successiva, la consegna sia dell’elenco nominativo (art. 6 c. 2 lett. n) di chi è impegnato in attività da retribuire"

Anche perché ciò rappresenta l’esercizio di un controllo delle RSU per il rispetto degli accordi a livello di contrattazione d’istituto.

Diversa invece, la  questione relativa ad una eventuale "automatica" pubblicazione di questi compensi all’albo sindacale della scuola". Ciò, infatti, esula dai compiti delle RSU e, sempre secondo la FLCGIL, "è quantomeno inopportuno (ed anche non legittimo)".

Stesso concetto ribadito dalla CISL, che, in una nota apposita, in risposta all’ARAN, ricorda: "l’accesso ai dati in questione ha la finalità di verificare se i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, siano stati rispettati. Il solo accesso all’informazione relativa all’importo complessivo dei compensi accessori, distinti per voce e tipologia, non consentirebbe tale verifica, venendo a mancare l’elemento essenziale delle modalità con le quali è stata effettuata l’attribuzione dei compensi, che non riguarda ovviamente i progetti ma il personale che li ha svolti."

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