RSU – Breve guida ad uso della Commissione elettorale per lo spoglio delle schede

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Il compito di predisporre le schede elettorali spetta alla Commissione elettorale secondo il seguenti modalità

Amministrazioni che hanno fino a 200 elettori (andranno eletti 3 RSU)

La scheda elettorale riporterà, nell’ordine in cui sono pervenute alla Commissione elettorale:

  • Il nome (ed eventualmente il simbolo) della lista
  • L’elenco dei candidati (fino ad un massimo di 4)

Amministrazioni che hanno da 200 a 500 elettori (andranno eletti 6 RSU)

La scheda elettorale riporterà, nell’ordine in cui sono pervenute alla Commissione elettorale:

  • Il nome (ed eventualmente il simbolo) della lista
  • Non viene riportato il nome dei candidati ma solo due righe per le preferenze esprimibili

In questo caso l’elenco dei candidati (fino ad un massimo di 8 per lista) è affisso all’ingresso del seggio.

Svolgimento delle operazioni di voto

Tutto lo svolgimento delle operazioni elettorali sono a carico della Commissione elettorale, ed esattamente dei componenti del seggio fino al giorno dello scrutinio.

I componenti del seggio hanno cura di:

  • Affiggere l’elenco degli elettori fuori dal seggio stesso;
  • firmare le schede;
  • predisporre le urne per la votazione;
  • accertare l’identità dei votanti;
  • assicurarsi che il voto sia segreto e personale (non si vota per delega);
  • sigillare le urne al termine delle operazioni di voto delle varie giornate;
  • in collaborazione con il Dirigente scolastico curare la conservazione delle urne dall’inizio delle operazioni di voto e fino allo scrutinio;
  • eseguire lo scrutinio delle schede il 20 aprile 2018 (solo dopo aver accertato che abbia partecipato al voto almeno la metà più̀ uno degli aventi diritto);
  • redigere il verbale delle operazioni compiute e le eventuali contestazioni o osservazioni che riguardano la procedura elettorale.

Svolgimento dello scrutinio

Lo scrutinio si svolge giorno 20 aprile 2018, questa operazione è pubblica e dovrà svolgersi in ognuno dei seggi definiti (Regolamento art. 16 c.1). La Commissione elettorale, dopo aver verificato che almeno il 50% degli aventi diritto al voto ha votato, può procedere allo spoglio delle schede.

Si considerano voti espressi la somma dei voti validi, di quelli nulli e delle schede bianche.

Se non risulta aver partecipato al voto più del 50% degli aventi diritto non si procede allo spoglio in alcun seggio.

Ora consideriamo una casistica di problemi che potrebbero insorgere nelle operazioni di spoglio delle schede.

Partiamo dal presupposto che siano state presentate due liste elettorali X e Y

  • Il voto risulta nullo nel caso sulla stessa scheda vengano votate le due liste X e Y (art. 10.2 del Regolamento)
  • Nel caso sulla scheda l’elettore avesse espresso solo la preferenza per il candidato ma non il voto di lista, il voto verrebbe attribuito anche alla lista.
  • Il voto va solo alla lista nel caso in cui l’elettore esprima il voto per più candidati di quanti ne possa esprimere, anche se della stessa lista; in questo caso il voto di preferenza non viene preso in considerazione.
  • Nel caso in cui l’elettore esprimesse il voto di preferenza ai candidati della lista Y e il voto alla lista X sarebbe valido solo il voto alla lista X.
  • La scheda risulta nulla se l’elettore esprime contestualmente la sua preferenza sia per i candidati della lista X che per la Y.
  • E’ da considerarsi nulla una scheda elettorale diversa da quelle predisposte dalla Commissione o che non sia firmata o se sulla scheda sono presenti scritte, fregi o segni identificativi.

Le elezioni sono valide se ha partecipato più del 50% degli aventi diritto al voto (Es. su 100 elettori il quorum è raggiunto se hanno partecipato almeno 51 elettori); in caso di non raggiungimento del quorum la votazione viene ripetuta entro 30 giorni dal 20 maggio 2018; se anche quest’ultima non raggiungesse il quorum si dovrà procedere a ripetere nuovamente l’intera procedura elettorale entro i successivi 90 giorni .

I dati, terminate le operazioni di scrutinio, verranno comunicati alla commissione elettorale che determinerà il risultato delle votazioni, stabilendo il quorum per l’assegnazione dei seggi alle liste, l’individuazione degli eletti sulla base dei voti espressi e provvederà alla compilazione del verbale finale con l’affissione dei risultati all’albo elettorale.

Attribuzione dei seggi e dei candidati

I seggi vengono attribuiti alla lista e non ai candidati, secondo il sistema proporzionale, quindi in prima battuta si considerano i voti attribuiti alla singola lista. Il quorum viene calcolato dividendo il numero dei votanti (somma dei voti validi, delle schede bianche e delle schede nulle) per il numero dei componenti RSU da eleggere.

I seggi vengono quindi attribuiti in prima battuta in base al raggiungimento del quorum o dei suoi multipli e infine, se rimanessero posti da assegnare, in base ai migliori resti di ciascuna lista.

Il quorum per l’attribuzione dei seggi è calcolato dividendo il numero dei votanti (voti validi, schede bianche e schede nulle) per il numero dei componenti la RSU (3 per amministrazioni fino a 200 6 oltre i 200, ecc.).

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti in base alla lista che ottenuto il maggiore numero di preferenze.

La ripartizione dei seggi avviene con il criterio proporzionale. I seggi vengono attribuiti alle liste e non ai singoli candidati.

Esempio

Aventi diritto al voto: 140

Componenti RSU: 3

Votanti: 120 (100 voti validi +15 nulli + 5 schede bianche)

Quorum: 120/3=40

Lista A: voti validi 82 – Lista B: voti validi 15 – Lista C: voti validi 3

Lista A: seggi con quorum 2 – seggi con resto 0 – Lista B: seggi con quorum 0 – seggi con resto 1 – Lista C: seggi con quorum 0 – seggi con resto 0

La commissione pubblica i risultati dei seggi dal 20 al 27 aprile 2018.

Dalla pubblicazione all’albo eventuali ricorsi possono essere presentati entro 5 giorni e la commissione dovrà esaminarli entro 48 ore.

Il verbale finale viene compilato utilizzando il modello allegato all’Accordo Quadro, a questo verrà allegata una copia della scheda elettorale siglata da tutti i componenti della Commissione elettorale.

Terminato lo scrutinio il Presidente, o una persona da lui delegata, consegna alla Commissione elettorale il verbale e, in un plico sigillato, tutte le schede ricevute, votate e non votate.

La Commissione elettorale consegna il verbale al Dirigente il quale dovrà comunicare i dati all’ARAN entro il 10 maggio 2018.

N.B. La commissione elettorale deve verificare che l’Amministrazione abbia provveduto ad inoltrare i dati all’ARAN.

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