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Rottamazione ter: le rate scadute vanno pagate entro il 7 dicembre?

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Rottamazione ter incorpora la rottamazione bis, ma la rata scadente il 30 novembre 2018, va pagata? Se si solo il 20% va rottamato? Analizziamo la normativa

Buonasera, la normativa sembra aver trascurato le ipotesi di definizione
della rottamazione bis nelle quali è stata attribuita una rateazione in
tre tranche [le prime due per il 40% e la terza per il 20% del totale
del carico] con scadenza 31/10/2018 – 30/11/2018 – 28/2/2019. Sembra
ovvio che essendo stata già pagata la prima, una volta che si andrà a
pagare la seconda che scade a fine mese, il consolidamento della terza,
che rappresenta solo il residuo del 20%, in una rateazione quinquennale
sembra un assurdo sia per il contribuente, che per l’erario.
Stupisce, inoltre, che gli addetti ai lavori sembrano ignorare
tale ipotesi che, tuttavia, deve ben essere prevista nella normativa di
riferimento. Gradirei conoscere il parere di un ente fuori dal coro.
Grazie. Cordialità.

 

Analizziamo nel dettaglio come viene ripartito il debito nella nuova definizione agevolata, per chi non ha pagato le rate della rottamazione bis.

I chiarimenti dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate, ha comunicato che possono aderire alla Rottamazione ter, anche coloro che non sono riusciti a pagare le rate della rottamazione bis, a patto che paghino le rate scadute compresa quelle del 31 ottobre entro il 7 dicembre 2018.
Sul sito si legge: Hai saltato le rate della “rottamazione-bis”? Entro il 7 dicembre puoi metterti in regola e ripartire! Se paghi le rate di luglio, settembre e ottobre 2018, verrai automaticamente ammesso ai benefici della Definizione agevolata prevista dall’art. 3 del Decreto-legge n. 119/2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”).

Rottamazione ter  incorpora la bis

Chi ha già aderito alla Definizione agevolata prevista dal Decreto-legge n. 148/2017 (cosiddetta “rottamazione-bis”) ma non è riuscito a saldare le rate scadute a luglio, settembre e ottobre, può regolarizzare la propria situazione entro il 7 dicembre 2018.

L’art. 3 del Decreto-legge n. 119/2018 stabilisce, infatti, che i contribuenti che pagano gli importi scaduti (luglio, settembre e ottobre) entro il prossimo 7 dicembre rientreranno automaticamente nei benefici previsti dalla “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”).

A tal fine, senza alcun ulteriore adempimento a carico dei debitori, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2019 una nuova “Comunicazione” con il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla Definizione agevolata 2000/17 (cosiddetta “rottamazione-bis”) ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni) con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019. Gli interessi a decorrere dal 1° agosto 2019 saranno calcolati nella misura dello 0,3%.

Bisogna pagare la rata del 30 novembre 2018?

Nelle FAQ sulla definizione agevolata, viene precisato che la rata scadente il 30 novembre, entra di diritto nella rottamazione ter, riportiamo il testo della domanda/risposta.

Ho aderito alla rottamazione-bis, devo pagare la rata in scadenza al 30 novembre 2018 per poter rientrare nella “rottamazione-ter”? Il termine di pagamento della rata in scadenza al 30 novembre 2018 relativo alla Definizione agevolata 2000/17, è stato modificato dal Decreto-legge n. 119/2018. L’articolo 3 del decreto fiscale ha stabilito infatti il differimento dell’importo residuo da pagare (dopo aver pagato le rate di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018) ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni) con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019.

Conclusione

Quindi, riprendendo il discorso del nostro lettore, nel caso specifico, non bisogna pagare anche la rata del 30 novembre, ma si entra di diritto pagando solo la rata del 31 ottobre 2018 entro il 7 dicembre. La restante parte del debito, rientrerà nella rottamazione ter, con la possibilità del pagamento in 10 rate spalmate in 5 anni, come sopra specificato.

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