Come rivedere il PTOF. Carico supplenze equamente distribuito. Questioni aperte, a partire dai progetti di potenziamento

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Scorrendo la Nota Ministeriale n.1830 del 6 ottobre scorso, a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Rosa De Pasquale, riguardante “Orientamenti concernenti il Piano triennale dell’Offerta formativa” si ricavano importanti informazioni, utili agli addetti ai lavori che di questi tempi si stanno occupando della revisione del PTOF.

Le indicazioni della nota ministeriale sono foriere di piste strategiche per la rimodulazione del PTOF, chiariscono, come vedremo, un punto sostanziale e a tratti lasciano trasparire, in maniera impercettibile, critiche riferibili ai Piani Triennali prodotti dalle singole scuole. Nella parte conclusiva del documento si legge infatti che “non sempre, però, dalla lettura e dall’analisi necessariamente qualitativa dei Ptof, presenti sui siti istituzionali e sulla piattaforma “Scuola in Chiaro” si evince chiaramente l’identità culturale, pedagogica e progettuale dell’istituzione scolastica”. L’affermazione presuppone che l’Amministrazione centrale abbia operato una verifica sui PTOF delle scuole, rilevando varietà e approcci diversificati nella loro determinazione e constatando che i prodotti finali non definiscono chiaramente la natura sostanziale del piano triennale dell’offerta formativa, cosi come previsto dall’art.3 del DPR n.275 del 1999, novellato dall’art.14 della Legge n.107 del 2015.

Le indicazioni per la revisione del PTOF

Le indicazioni desumibili dalla nota ministeriale sono piuttosto ampie e danno suggerimenti imprescindibili per il riesame del PTOF, soprattutto alla luce del nuovo quadro normativo, delineatosi con i decreti legislativi attuativi della Legge 107.

Fermo restando che i PTOF debbano esprimere al loro interno gli obiettivi generali e specifici dei diversi indirizzi di studio, considerando anche le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico di riferimento, i documenti oggetto di revisione, a dire della nota, terranno conto dei nuovi dispositivi emersi sia prima che dopo l’emanazione della Legge 107:

  • il Piano di miglioramento delle singole scuole con le relative azioni;
  • le attività di formazione per il personale in servizio;
  • le iniziative che le scuole realizzeranno nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale;
  • i fabbisogni dell’organico dell’autonomia;
  • il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali;
  • i percorsi di alternanza scuola-lavoro;
  • gli insegnamenti opzionali previsti nel secondo biennio e nel quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado.

A questi aspetti, sopra elencati, definiti dalla Nota 1830 “qualificanti ed ineludibili del PTOF” se ne aggiungono altri egualmente importanti, le cui tematiche sono deducibili dalle nuove norme introdotte dai decreti nn.60, 62 e 66 ovvero:

  • iniziative per la promozione della cultura umanistica, per la valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e del sostegno della creatività (D.Lsg.60 del 2017);
  • le nuove norme sulla valutazione introdotte dal D.Lgs. n.62 del 2017 che chiama in causa il collegio dei docenti per la definizione dei criteri e delle modalità di valutazione;
  • le nuove norme sull’inclusione scolastica stabilite dal D.Lgs. n.66 del 2017.

Circa la valutazione, la nota raccomanda alle scuole, in vista di aggiornare, modificare ed integrare gli aspetti salienti del decreto 62 nei PTOF, entro il corrente mese di ottobre, di dedicare spazi di riflessione sulla tematica.

Il chiarimento di un punto controverso: l’utilizzo dell’organico dell’autonomia

L’aspetto più encomiabile della Nota è l’utilizzo dell’organico dell’autonomia che dovrà seguire i criteri della valorizzazione delle competenze professionali di tutti i docenti, essere utilizzato quindi per esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche e realizzare il PTOF con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. Per tutto ciò la nota 1830 rimanda esplicitamente al comma 5 dell’art.1 Legge 107; tuttavia quello che interessa maggiormente è il punto 7 della nota (pag.3): organizzare la sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi, distribuendone equamente il carico tra tutti i docenti del complessivo organico dell’autonomia (art.1 comma 85 Legge 107). Finalmente si chiarisce un punto fondamentale: i docenti a dover sostituire i colleghi assenti non sono solo quelli di potenziamento e quelli curricolari le cui classi di concorso sono corrispondenti a quelle dei primi, come succede peraltro in molte realtà scolastiche. Nella nota si parla infatti di carico equamente distribuito tra tutti docenti dell’organico dell’autonomia.

Le questioni aperte

Al di là delle utili indicazioni per la revisione del PTOF fornite dalla nota, restano aperte alcune importanti questioni:

  • come prevede il comma 12 art.1 della Legge 107 il PTOF è rivedibile solo entro il mese di ottobre, però con la Nota ministeriale 2805 del 2015 il termine era stato posticipato, presumibilmente perché era ancora in una fase di prima attuazione della legge 107 e del comma 14 novellato. Cosa succederà alle scuole che non ottemperino a tale indicazione temporale che renderebbe difatti nullo un provvedimento adottato senza rispettare la tempistica fissata dalla Legge 107? Si tratta di un termine derogabile?
  • i progetti di potenziamento che valenza avranno all’interno del PTOF? Sono tante le scuole che sulla carta scrivono progettualità ma difatti le risorse professionali a disposizione sono utilizzate solo per la sostituzione dei colleghi assenti. Il controllo dei PTOF dovrebbe a rigor di logica partire anche da questo importante aspetto progettuale della singola scuola che apporta sicuramente un contributo notevole a quella identità culturale, pedagogica e progettuale che la Nota 1830 cita esplicitamente. La rendicontazione (di ciò che a qualsiasi titolo si è potenziato) sarebbe atto dovuto, nel rispetto dell’autovalutazione dell’istituzione scolastica e di quanto oggettivamente dichiarato e realizzato nel PTOF.
  • in ultimo la nota non accenna affatto agli indirizzi per le attività della scuola e alle scelte di gestione e di amministrazione che il dirigente scolastico è tenuto a fornire al collegio docenti per l’elaborazione del PTOF (si veda comma 14, art.1 della Legge 107). Gli indirizzi dirigenziali hanno un peso non indifferente nel PTOF. Senza dire che si parla tanto di valutazione dei dirigenti scolastici ed in particolar modo, nella Legge 107, di responsabilità distribuite per questo aspetto relativo al PTOF.

La nota del Ministero

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