Ritorna delega Governo su istruzione: riordino organi collegiali, semplificazione normativa. Salta carriera e reclutamento

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dp – Ed eccola riapparire la delega al Governo che inizialmente era apparsa come collegato alla Legge di Stabilità e della quale avevamo dato annuncio giorno 8 novembre 2013. Il testo era stato definito dal MIUR come superato, ed infatti eccolo riapparire nel decreto semplificazione, ma con modifiche.

dp – Ed eccola riapparire la delega al Governo che inizialmente era apparsa come collegato alla Legge di Stabilità e della quale avevamo dato annuncio giorno 8 novembre 2013. Il testo era stato definito dal MIUR come superato, ed infatti eccolo riapparire nel decreto semplificazione, ma con modifiche.

Originariamente il testo prevedeva interventi su:

  • Riforma reclutamento
  • Semplificazione normativa
  • Organi collegiali
  • Stato giuridico e trattamento economico

Scompaiono, dal nuovo testo, come materie di intervento sia il reclutamento che la riforma dello stato giuridico e restano in piedi modifiche agli organi collegiali e quella semplificazione normativa che farebbe davvero bene alla scuola. Oltre ad interventi sulle Università.

Questo pomeriggio, Fabrizio Bocchino, del M5S, ci ha comunicato di aver presentato un emendamento all’Art. 2 dell’Atto Senato n. 958 (decreto semplificazione), "volto a ridefinire l’amplissima delega (praticamente in bianco) offerta al Governo per il riordino, l’armonizzazione e il coordinamento delle norme legislative e regolamentari in materia d’istruzione, Università e ricerca."

Esso prevede che i futuri decreti legislativi, attuativi della legge delega, "vengano adottati sulla base di un parere obbligatorio rilasciato, entro 6 mesi dalla conversione in legge del decreto, da appositi tavoli tecnici, uno per istruzione e l’altro per Università e ricerca, mediante i quali si giunga a definire un documento programmatico che evidenzi le emergenze, le priorità, gli obiettivi da perseguire, per dare concretezza ed efficacia all’ennesima riforma che vedrebbe coinvolta la Scuola."

L’emendamento prevede, inoltre, che a detti tavoli tecnici partecipino i rappresentanti di tutte le istanze interessate ai settori oggetto della delega, in modo da dar voce a tutti coloro che vivono quotidianamente e dall’interno il variegato, complesso e spesso difficile e problematico universo dell’istruzione.

Vi riprotiamo l’articolo specifico e la parte della relazione introduttiva specifica
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Art. 2.
(Delega al Governo in materia diistruzione, università e ricerca)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1, contenenti disposizioni anche modificative della disciplina vigente, per il riordino, l’armonizzazione e il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di istruzione, università e ricerca, sono adottati sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 2, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) organizzazione delle disposizioni vigenti alla data di adozione dei decreti legislativi medesimi per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione delle strutture, ivi compresi gli organi collegiali della scuola, e dei procedimenti;
c) individuazione e indicazione delle previgenti disposizioni;
d) semplificazione e riordino del regime dei controlli e delle valutazioni delle attività e dell’organizzazione delle università, ivi compresi gli organismi preposti, in conformità al principio di autonomia delle università medesime sancito dall’articolo 33 della Costituzione, attraverso la riduzione dei controlli e delle valutazioni di tipo preventivo e l’eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di competenze, con esclusione delle norme in materia di contabilità.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati con la procedura di cui all’articolo 1, comma 3.
3. Dall’attuazione delle disposizioni di ciascun decreto legislativo di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblic

Dalla relazione introduttiva

L’articolo 2 disciplina la delega al Governo per l’adozione, entro due anni, di decreti legislativi contenenti disposizioni anche modificative della disciplina vigente, per il riordino, l’armonizzazione e il coordinamento di tutte le norme legislative e regolamentari in materia di istruzione, università e ricerca. Vengono stabiliti i princìpi e criteri direttivi della delega: organizzazione delle disposizioni vigenti alla data di adozione dei decreti per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse; coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione delle strutture, ivi compresi gli organi collegiali della scuola, e dei procedimenti; individuazione e indicazione delle previgenti disposizioni abrogate; semplificazione e riordino del regime dei controlli e delle valutazioni delle attività e dell’organizzazione delle università, ivi compresi gli organismi preposti, in conformità al principio di autonomia delle università medesime sancito dall’articolo 33 della Costituzione, attraverso la riduzione dei controlli e delle valutazioni di tipo preventivo e l’eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di competenze, con esclusione delle norme in materia di contabilità. Il comma 2 rinvia alla procedura di adozione dei decreti legislativi disciplinata dall’articolo 1, comma 3, del disegno di legge. Il comma 3 reca disposizioni per l’invarianza finanziaria.

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