“Chi risponde se un alunno picchia un insegnante?” La normativa

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Se uno studente picchia un prof, la responsabilità può ricadere sul Dirigente Scolastico qualora non adotti i provvedimenti che gli competono. E’ questa la convinzione di Rino Di Meglio, responsabile nazionale della Gilda degli Insegnanti.

Chi risponde se un alunno picchia un docente?”, si è chiesto Di Meglio sulla propria pagina Facebook questa mattina, a seguito dell’ennesimo, esecrabile episodio di violenza subita dagli insegnanti nell’esercizio delle loro funzioni.

“E’ opportuno”, scrive il sindacalista, “che il docente in tali ipotesi scriva immediatamente al Dirigente scolastico, chiedendogli di garantire la propria incolumità fisica e quella degli altri alunni: il Dirigente scolastico, nella scuola autonoma, ha infatti responsabilità precise, rappresentando, come previsto dalle vigenti norme, la figura del “datore di lavoro”. E cita l’art. 2087 del Codice Civile, che recita: “L’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”: il datore di lavoro deve perciò garantire l’adozione di tutti i sistemi in possesso della tecnica atti a prevenire e proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché a salvaguardare la personalità morale degli stessi”.

La giurisprudenza, rammenta Di Meglio, è orientata a riconoscere inadempiente agli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro il datore di lavoro che, pur avendo osservato tutte le specifiche disposizioni in merito, non sia riuscito a tutelare idoneamente l’integrità fisica dei lavoratori. Secondo quanto prescritto dall’art. 1176 c.c., il datore di lavoro deve comportarsi con la diligenza necessaria, così espressa: “Nell’adempimento dell’obbligo inerente all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.

Pertanto, conclude il dirigente della Gilda, “al datore di lavoro viene richiesta una particolare accuratezza sia nell’individuazione dei fattori di pericolo, sia nella scelta delle misure di prevenzione necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, anche se non specificamente previste da norme di prevenzione o da altre prescrizioni di organi competenti. Il precetto amplia notevolmente il dovere di sicurezza del datore di lavoro, in quanto tale dovere non è più fissato da regole precise e statiche che inevitabilmente col tempo verrebbero superate, ma da principi che devono essere continuamente aggiornati, tenendo conto dei tre criteri scaturiti dall’art. 2087: la particolarità del lavoro; l’esperienza; la tecnica”.

Ad esempio, “se si tratta di un alunno diversamente abile, il datore di lavoro ha il preciso dovere di garantire tutte le figure di supporto, previste dalla legge, affinché l’allievo non arrechi danni a terzi, in primis agli altri alunni ed ai docenti”.

Il Dirigente scolastico, e per lui l’Amministrazione, conclude Di Meglio, “possono essere chiamati a rispondere di qualsiasi danno fisico, morale e biologico che, nell’esercizio della propria funzione, venga causato ai docenti”.

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