Formazione e sviluppo autonomia scolastica, somme non utilizzate per tre esercizi finanziari vanno restituite

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Il Miur ha diramato la nota n.23705 del 22/11/2017, avente per oggetto “Adempimenti previsti ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2009, n. 167.

L’Amministrazione ricorda che la normativa di cui all’oggetto reca disposizioni di carattere finanziario, al fine di assicurare il corretto svolgimento dell’anno scolastico .

Nello specifico, il succitato articolo 1bis, comma 1, del decreto legge n. 134/2017 ha predisposto che “le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell’autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, vengono versate all’entrata del bilancio (Capo XIII Cap 2598) per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università”.

Dunque le somme versate alle scuole, ai fini di cui sopra, e non utilizzate per tre esercizi finanziari vanno versate al bilancio dello Stato, per poi essere assegnate sui capitoli del Fondo di funzionamento amministrativo-didattico iscritti nel bilancio del Ministero. Tali somme verranno riassegnate per spese relative al funzionamento.

Le scuole interessate, leggiamo ancora nella nota, devono inviare la copia attestante l’avvenuto versamento in conto entrate (Capo XIII-Cap 2598 articolo 00) del Bilancio dello Stato.  La copia del versamento va inviata alla casella di postella elettronica: [email protected].

Queste le coordinate bancarie della Tesoreria Generale dello Stato.

La verifica della presenza delle suddette somme e dell’avvenuta versamento in conto entrata del bilancio dello Stato è di competenza dell’organo di controllo della scuola.

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