Rischia un richiamo verbale il docente o personale ATA che irrompe all’improvviso in presidenza e sbraita contro il Preside

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Capita spesso nella scuola di assistere o di venire a conoscenza di rapporti a dir poco “bollenti” tra Ds e docenti od ATA. Così come capita spesso che è  lo stesso DS che si trova parte in causa, in qualità di datore di lavoro, a sanzionare in via disciplinare chi attua comportamenti nei suoi confronti di un certo tipo e che comunque possano avere rilievi certamente disciplinari.

Dunque il tuo datore di lavoro diviene accusatore e giudice, nell’ambito del provvedimento disciplinare ivi considerato per l’ipotesi di cui ora si discorre, nulla di nuovo, ma pur sempre una cosa che difficilmente viene compresa dalla maggioranza dei lavoratori. Sarebbe  certamente preferibile che dette situazioni venissero gestite da un soggetto terzo.

Il caso trattato dal Tribunale di Milano con sentenza del 14 novembre 2016 riguarda un rapporto di conflittualità maturato tra un DS ed una collaboratrice scolastica. Cosa è successo? Mentre il DS era intento a lavorare nel proprio ufficio di presidenza veniva chiamato a telefono da una collaboratrice scolastica la quale asseriva di aver bisogno di chiarimenti e chiedeva allo stesso di scendere in portineria. Il dirigente faceva presente di essere impossibilitato per impegni di lavoro e la invitava a salire più tardi.




Successivamente la collaboratrice che con fare esagitato irrompeva nel suo ufficio dopo aver bussato ma senza attendere l’autorizzazione e iniziando a sbraitare ad alta voce. Ed il DS, per questo motivo avviava un procedimento disciplinare. La collaboratrice forniva, come da procedura, le giustificazioni, contestualizzando il fatto.

Il Tribunale, dopo una importante istruttoria, pur trattandosi di una sanzione disciplinare minima, ha rilevato che la “sanzione è stata irrogata ai sensi dell’art. 92 comma 3 lett. H del CCNL comparto scuola ai sensi del quale, i dipendenti, durante l’orario di lavoro, devono mantenere “nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata non solo a princìpi generali di correttezza ma, altresì, all’esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell’intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni” (enfasi aggiunta).(…)

Il provvedimento sanzionatorio richiama la norma che si ritiene violata nel caso concreto la quale fa riferimento, in primo luogo, proprio a “principi generali di correttezza” nei rapporti interpersonali e all’esigenza che il comportamento da serbare sia coerente “con le specifiche finalità educative della collettività scolastica”.

Pare dunque pacifico che la condotta serbata dalla ricorrente integri una manifesta violazione di detto principio di correttezza e del vivere civile, non risultando, per di più coerente – e quindi compatibile – con le finalità educative di cui la scuola si fa espressione.

Tra l’altro, è stato provato per testi che all’episodio hanno assistito anche persone terze, genitori e studenti”. Confermando dunque la sanzione del richiamo verbale.

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