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Riscatto scuola infermieri: ecco quando è possibile

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Quando è possibile riscattare i 3 anni di corso di studi di infermiere? Vediamo cosa dicono le diverse normative.

Una infermiera può riscattare i tre anni della scuola infermieri?

L’art. 24 della L.1646/62 prevede la possibilità di riscatto soltanto di un biennio dei 3 anni della scuola infermieri se  l’accesso al corso di infermiere professionale sia avvenuto in virtù del possesso di diploma di istruzione secondaria inferiore (poiché per accedere era sufficiente l’ammissione al terzo anni della scuola superiore e non l’ottenimento del diploma).

Se, invece,  l’accesso al corso di infermiere professionale è avvenuto in virtù del possesso di diploma di istruzione secondaria superiore si dovrà ammettere a riscatto la durata legale del corso di infermiere professionale (tre anni), in virtù dell’art. 8 comma 1 lettera b) della legge 274/91 poiché i 3 anni di studio sono equiparabili ad un corso di formazione professionale, il personale interessato è comunque in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e, quindi, idoneo per preparazione culturale e professionale ad uno specifico inserimento nel mondo del lavoro.

Il riscatto triennale, in ogni caso, potrà avvenire solo qualora il corso di studi sia iniziato a partire dall’anno scolastico 1975/76.

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