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Riscatto laurea: costi, detrazione e rateizzazione

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Riscatto laurea con detrazione al 50% con metodo tradizionale, vediamo come calcolare il costo e in quante rate è possibile pagare. E’ possibile riscattare anche il praticantato?

Buona sera, volevo informazioni  in merito al riscatto della laurea.

Ho 45 anni compiuti, mi sono laureata in giurisprudenza nel 2000 e non ho contributi versati prima del 2002. Vorrei sapere quanto costerebbe riscattare i 4 anni del corso di laurea  + i 2 anni di praticantato. 
Inoltre se sia possibile, eventualmente, una rateizzazione e con quali modalità. 
Avendo già compiuto i 45 anni non rientra nella possibilità del riscatto laurea agevolato ma dovrà riscattare i suoi anni di studio con il riscatto tradizionale.
Il riscatto laurea è valido solo per gli anni di studio universitario, per quel che riguarda i 2 anni di praticantato deve rifarsi a quanto previsto dall’articolo 24 della legge 141/1992 per gli iscritti alla cassa forense.

Riscatto laurea costi, detrazioni e rateizzazioni

Se vuol fruire della detrazione del 50% dell’onere del riscatto deve prendere in considerazione gli anni di studio post 1 gennaio 1996 (i precedenti collocherebbero contributi antecedentemente tale date non rendendo possibile la fruizione della detrazione in base all’articolo 20, comma 2 del DL 4/2019).
Il costo del riscatto dovrebbe calcolarlo nel seguente modo: retribuzione lorda delle ultime 52 settimane moltiplicate per l’aliquota 33% (moltiplicando per 33 e dividendo per 100) In questo modo otterrebbe il costo del riscatto di un anno di studi. Moltiplicando poi il tutto per gli anni che desidera riscattare (e tenendo presente che è possibile riscattare solo la durata legale del corso di laurea e non gli eventuali anni fuori corso) otterrebbe l’onere da pagare per l’intero riscatto.
Gli oneri da riscatto per il corso di laurea possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione o  in un massimo di 120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione. È confermata la possibilità che l’interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi.

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