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Riscatto laurea con detrazione al 50%, facciamo chiarezza

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Chiarimenti in merito al primo e ultimo contributo necessario per l’accesso alla detrazione 50% per l’onere di riscatto laurea agevolato.

Buongiorno,
Vi scrivo per chiedervi un aiuto a chiarirmi bene le condizioni per usufruire della detrazione al 50% per il riscatto laurea tradizionale (non agevolato).
Come da voi più volte ribadito occorre non avere contributi versati prima del 01.01.1996 ed è possibile riscattare periodi di studi successivi a tale data. Voi ponete queste due uniche condizioni.  Tuttavia da altre parti leggo che l’INPS pone anche il vincolo  che possono essere portati in detrazione al 50% solo gli oneri versati per periodi compresi tra la data del primo e quella dell’ultimo contributo accreditato nelle gestioni ammesse.
Mi sembra di capire che la detrazione al 50% vale solo per chi ha iniziato a lavorare e poi a smesso per frequentare il corso di laurea in base alla regime di pace contributiva per periodi scoperti da contributi versati.
Vi chiedo quindi se una persona che prima ha studiato e ha contributi versati solo dopo la laurea ha diritto alla detrazione 50%. Purtroppo questo aspetto è   rilevante nella scelta fra riscatto agevolato o tradizionale considerato che il maggior onere versato  nel riscatto tradizionale sarebbe compensato dalla detrazione 50%, a patto di essere certi che questa venga applicata.
Spero possiate prendere in considerazione questo mio quesito. Vi segnalo il mio interesse al vostro supporto per chiarire questo mio dubbio come consulenza fiscale individuale e disponibilità al versamento del relativo onere.

Per rispondere al suo dubbio le porto come esempio la circolare INPS numero 106 del 25/7/19 che al punto 2.2 afferma: “Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. Il periodo deve naturalmente collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019.

Nella formulazione originaria del comma 1 dell’articolo 20, il periodo di riscatto era da ricomprendere tra la data del primo e dell’ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative citate dalla disposizione in esame.

La legge di conversione n. 26/2019 ha sostituito le parole: “tra la data del primo e quella” con le seguenti: “tra l’anno del primo e quello”. Per effetto della modifica, e con riferimento alle domande di riscatto presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il periodo da riscatto deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative citate dalla disposizione in esame.

Ne consegue che il periodo oggetto di riscatto, o parte di esso, può essere anche anteriore alla data del primo contributo, o successivo a quella dell’ultimo, purché riferito al medesimo anno del contributo iniziale o finale e sempreché sia compreso nell’intervallo 01/01/1996 – 28/01/2019.”.

Non è, quindi necessario, per poter fruire del beneficio, che il lavoro sia iniziato prima del’inizio degli studi, poichè come specifica la circolare il periodo oggetto di riscatto può essere anche anteriore alla data del primo contributo accreditato.

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