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Riscatto laurea agevolato e detrazione al 50%: no alla doppia agevolazione

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Laurea

Riscatto laurea agevolato e detrazione al 50% non possono essere fruiti contemporaneamente, vediamo perchè e cosa dice il decreto al riguardo.

Il DL 4/2019 con le novità introdotte sul riscatto laurea ha creato non poca confusione nei nostri lettori e proprio per questo motivo è bene far chiarezza sui due distinti benefici introdotti nel 2019 che, è bene specificarlo, ancora attendono la conversione in legge.

Riscatto laurea agevolato per under o over 45

Il riscatto agevolato della laurea, dapprima introdotto solo per chi non aveva compiuto i 45 anni e poi esteso anche agli over 45, permette per periodi di studio che si collocano dopo il 31 dicembre 1995 un riscatto a costi agevolati  con”l’onere dei periodi di riscatto costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.” (per il 2019 pari a 5239 euro circa per ogni anno riscattato). Come per il riscatto tradizionale è possibile riscattare solo la durata legale del corso di laurea e non l’iscrizione agli anni fuori corso. In caso di riscatto laurea agevolato è possibile la deduzione dell’onere sostenuto.

Detrazione del 50% del costo sostenuto per il riscatto laurea

Per chi non è in possesso di contribuzione prima del 1 gennaio 1996 è possibile fruire della detrazione del 50% dell’onere sostenuto per il riscatto laurea con “l’onere determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n.184.” (riscatto tradizionale, quindi, e non agevolato).

La detrazione è possibile sempre per periodi di studio che si collocano dopo il 1996 poichè, come specifica il decreto al comma 2 dell’articolo 20 “L’eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1 gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.”.

Riscattando, quindi, periodi precedenti al 1996 si colloca contribuzione prima di tale data determinando l’annullamento.

 

 

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