Argomenti Consulenza fiscale

Tutti gli argomenti

Riscatto laurea agevolato: chi vi accede, agevolazioni, costo. Nota INPS

WhatsApp
Telegram

RIscatto Laurea agevolato: arrivano i chiarimenti dell’Inps per domande da presentare, riscatti già in corso e per chi può fruire dell’agevolazione.

Il comma 6 dell’articolo 20 del decreto-legge  ha introdotto, per il riscatto laurea il comma 5-quater all’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, in base al quale la facoltà di riscatto “dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda”.

Riscatto agevolato: per chi?

La normativa permette il riscatto agevolato per coloro che non hanno ancora compiuto i 45 anni e solo per periodi di studio che si collocano posteriormente al 1 gennaio 1996 (ovvero nel calcolo con il sistema contributivo)

Per questi casi l’onere del riscatto è pari al versamento, per ogni anno riscattato, al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (5241,30 euro per il 2019)

 Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

Il riscatto agevolato resta una modalità alternativa al riscatto tradizionale.

Riscatto agevolato per quali domande?

Il riscatto agevolato può essere applicato solo alle domande presentate dopo l’entrata in vigore del decreto legge che lo prevede.

Per domande già presentate vale quanto segue:

  •  se il riscatto del corso di studi è già definito con l’integrale pagamento dell’onere dovuto, non si può chiedere la rideterminazione dell’onere in base ad una modalità alternativa
  •   se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l’accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare – per il periodo del corso di studi residuo – nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo
  • se il riscatto non si è ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere si potrà ritirare la domanda in questione e proporne una successiva, con la consapevolezza che i criteri di calcolo dell’onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.

Le domande di riscatto del corso universitario di studi devono essere presentate secondo le modalità già in uso.

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni di dettaglio per la gestione delle ulteriori fasi del procedimento.

La nota INPS del 6 marzo 2019

WhatsApp
Telegram
Consulenza fiscale

Invia il tuo quesito a [email protected]
I nostri esperti risponderanno alle domande in base alla loro rilevanza e all'originalità del quesito rispetto alle risposte già inserite in archivio.

Abilitazione docenti 60, 30 e 36 CFU. Decreti pubblicati, come si accede? Webinar informativo Eurosofia venerdì 26 aprile