Riscatto a fini pensionistici dei corsi di abilitazione

Di Lalla
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red – L’Inpdap, nel numero 24 di gennaio 2011 fa il punto sui corsi di abilitazione e i periodi che è possibile riscattare a fini pensionistici dal personale della scuola.

red – L’Inpdap, nel numero 24 di gennaio 2011 fa il punto sui corsi di abilitazione e i periodi che è possibile riscattare a fini pensionistici dal personale della scuola.

Il personale della scuola può riscattare ai fini pensionistici:

1) il corso legale per ottenere il diploma universitario, di laurea, di specializzazione, il dottorato di ricerca, e le scuole di specializzazione, articolate in indirizzi presso le quali si consegue un diploma di abilitazione all’insegnamento;

2) i periodi di iscrizione ad albi professionali, nel caso in cui essi siano richiesti come condizione necessaria per l’assunzione;

3) i periodi di pratica necessari per il conseguimento dell’abilitazione professionale.

Sull’argomento la Corte Costituzionale con sentenza 52/2000 ha ampliato la possibilità di riscattare anche tutti quei diplomi, titoli di studio e corsi di specializzazione conseguiti presso istituti o scuole riconosciute a livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto per l’ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni.

Corsi speciali. Questa decisione ha ampliato i corsi riscattabili, includendo oltre ai già citati:

a) i corsi biennali svolti dagli atenei presso le Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (Ssis), considerati diplomi universitari;

b) i corsi speciali annuali, istituiti dalle Università e dagli Istituti di alta formazione artistica e musicale (Afam) relativamente al personale della scuola con incarico annuale e/o assunto a tempo indeterminato, poiché il titolo conseguito è necessario per l’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti utili al conferimento di incarichi annuali e alle nomine a tempo indeterminato.

Corsi abilitanti. L’interessato che vuole ottenere ai fini pensionistici il riconoscimento dei corsi abilitanti svolti deve presentare la domanda di riscatto (a titolo oneroso) alla Direzione provinciale Inpdap competente in base al territorio nel quale l’interessato lavora. La domanda (c’è un apposito modulo scaricabile dal sito internet dell’Inpdap) deve essere presentata durante il servizio o al massimo entro 90 giorni dalla cessazione.

L’Inpdap, ricevuta la domanda, provvede ad emettere la delibera ed a notificarla all’interessato con raccomandata e ricevuta di ritorno. Il dipendente ha 90 giorni di tempo per accettare o rinunciare al provvedimento di riscatto.

Il pagamento del riscatto potrà essere fatto in unica soluzione, o in alternativa con rateazione senza interessi. In questo secondo caso la rateazione è: a) se si tratta di corsi biennali Ssis, in centoventi rate mensili; b) se si tratta di corsi annuali di abilitazione, in un numero di rate pari al numero dei mesi riscattati.
Manuela Massini

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