Risarcimento negato per abuso precariato, spetta solo ricostruzione carriera. Sentenza della Cassazione

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Nessun danno. Doccia fredda, freddissima, quasi gelata per gli ex precari della scuola docenti ed ATA.

La Corte di Cassazione ha appena emesso le prime sette sentenze pilota (numeri da 22552 a 22558) che hanno deciso una prima tranche dei 79 ricorsi contro l’abuso di contratti a termine. E ha stabilito – a differenza di quanto ormai sembrava certo alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Ue del 2014 e di quella più recente della Corte Costituzionale del 20 luglio 2016, con cui ha ritenuto incostituzionale il sistema del reclutamento italiano – che ai lavoratori assunti a qualunque titolo, prima o dopo, grazie al o indipendentemente dal piano straordinario di assunzioni in ruolo per effetto della Legge 107, spetta solo la ricostruzione della carriera con i relativi scatti retroattivi (ovviamente solo se chiesta giudizialmente dagli interessati) ma non il risarcimento.

Altro che 15 mensilità. A meno che gli interessati non riescano a dimostrare (evenienza oltremodo remota) di avere subito un danno effettivo dal precariato, con tanto di prova da esibire, in merito al se e al quanto. Anche perché – pare di capire da una prima interpretazione della pronuncia –  l’assunzione in ruolo rappresenterebbe di per sé una sorta di risarcimento. Per quanto riguarda i docenti non ancora assunti e che hanno prestato servizio per oltre 36 mesi, i contratti al 31 agosto sono ritenuti illegittimi se reiterati per oltre 36 mesi, mentre i contratti al 30 giugno sono da considerare legittimi a meno che non si provi che di fatto ci sia stata una reiterazione abusiva, come nel caso che si sia prestato servizio nello stesso istituto per almeno 4 anni anche non continuativi.

In questo caso il risarcimento (ma non la stabilizzazione per via giudiziale) ci sarebbe, ma fino a 12 mensilità. Nulla di concreto invece per quanto riguarda gli iscritti nelle graduatorie d’istituto i quali possono ancora sperare in un’azione politica. Un sospiro di sollievo invece per quei docenti o colleghi Ata che siano riusciti a ottenere una sentenza favorevole prima della propria stabilizzazione e che la medesima sia nel frattempo passata in giudicato.

La Cassazione ha affermato che la riforma è “misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso” di contratti a termine e a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione europea”

Qualche dubbio invece rimane per le sentenze favorevoli che però debbano essere ancora discusse in appello. I giudici di secondo grado molto probabilmente non potranno non tenere conto dell’odierno orientamento della Cassazione Domani pubblicheremo un’ampia intervista all’avvocato Walter Miceli, legale dell’Anief. Con lui cercheremo di capire di più in merito a un pronunciamento che neutralizza anni di lotte, di successi e di entusiasmi che su queste colonne abbiamo raccontato fin da quando i precari riuscirono a farsi ascoltare dalle più alte istituzioni della giurisprudenza nazionale e sovranazionale. Lo stesso piano straordinario di assunzioni è stato peraltro indotto proprio dalla presa di posizione della Corte di Giustizia di Lussemburgo che il 26 novembre 2014, con una sentenza storica, aveva illuso il popolo numeroso dei precari della scuola.

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